C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 20/02/2020 – Delibera – Reclamo società ASD CASALE CREMASCO – Campionato Juniores Prov. Gir. A Gara del 28/01/2020 tra Pol Castelnuovo / ASD Casale Cremasco C.U. n. 33 della Delegazione di Cremona datato 30/01/2020

 

Reclamo società ASD CASALE CREMASCO – Campionato Juniores Prov. Gir. A

Gara del 28/01/2020 tra Pol Castelnuovo / ASD Casale Cremasco

C.U. n. 33 della Delegazione di Cremona datato 30/01/2020

La Asd CASALE CREMASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica fino al 31/03/2020 a carico del calciatore Alessandro BIONDI, richiedendo, pur nella consapevolezza dello scorretto comportamento tenuto dal calciatore, una riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.

Letti gli atti e le motivazioni della reclamante, sentito il Direttore di Gara e preso atto del contenuto del supplemento di rapporto ne consegue che il ricorso non può trovare accoglimento.

Il giocatore ha infatti volutamente pronunciato frasi offensive a sfondo razziale nei confronti del Direttore di Gara.

La sanzione, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Corte, merita di essere confermata

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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