C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 05/03/2020 – Delibera – Reclamo società ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE Camp. Juniores Reg. Gir. A gara dell’8/02/2020 tra Acc. Vittuone / Calcio Canegrate C.U. n. 35 del CRL datato 13/02/2020

Reclamo società ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE Camp. Juniores Reg. Gir. A

gara dell'8/02/2020 tra Acc. Vittuone / Calcio Canegrate

C.U. n. 35 del CRL datato 13/02/2020

La società ACC. VITTUONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. CANOVA Alessandro sino all'11/03/2020 sorpresi della decisione assunta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che, ai sensi dell'art. 137 c.3 lettera B, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari che riguardano, tra gli altri, la squalifica dei tecnici e massaggiatori fino ad un mese.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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