C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 11/06/2020 – Delibera – Reclamo società ACD FOLGORE LEGNANO Camp. 1° Categoria Gir.A Gara del 9/02/2020 tra Tradate / Folgore Legnano C.U. n. 35 del CRL datato 13/02/2020
Reclamo società ACD FOLGORE LEGNANO Camp. 1° Categoria Gir.A
Gara del 9/02/2020 tra Tradate / Folgore Legnano
C.U. n. 35 del CRL datato 13/02/2020
La società FOLGORE LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Ana Petre Valentin per 5 gare ritenendo eccessiva la sanzione comminata dal GS chiedendo una riduzione della stessa.
La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dal rapporto dell'arbitro emerge chiaramente il comportamento tenuto dal calciatore Ana Petre Valentin, si rammenta che il referto dell'arbitro è fonte primaria e privilegiata di prova, ritenuto tuttavia, che le azioni compiute dal giocatore siano state poste in continuazione tra loro, questa Corte ritiene di dover mitigare la sanzione inflitta.
Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte di Appello Territoriale
RIDUCE
la sanzione comminata a 4 (quattro) gare effettive e dispone l'accredito della relòativan tassa se versata.
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