C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 11/06/2020 – Delibera – Reclamo società POGGESE Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 9/02/2020 tra Poggese / Dinamo Gonzaga C.U. n. 30 della Delegazione di Mantova datato 13/02/2020

Reclamo società POGGESE Camp. 2° Categoria Gir. P

Gara del 9/02/2020 tra Poggese / Dinamo Gonzaga

C.U. n. 30 della Delegazione di Mantova datato 13/02/2020

La società POGGESE  ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore sig. NEGRINI Davide fino al 22 marzo 2020 e ha squalificato il giocatore Matteo BOCCHI per sei gare, lamentando che le sanzioni sarebbero eccessive per i fatti accaduti.

La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.:

La sanzione della squalifica a carico dell'allenatore sig. NEGRINI Davide fino al 22 marzo 2020, non è rIcorribile avanti questa Corte ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett.b) e pertanto inammissibile.

Quanto alla squalifica a carico del calciatore sig. Matteo BOCCHI, dal rapporto di gara emerge che il predetto giocatore abbia reagito al provvedimento dell'arbitro, mettendogli una mano sul petto e spingendolo con forza, senza procurargli alcuna conseguenza fisica.

La Corte di Appello Territoriale

                                                                 DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso con riferimento alla squalifica comminata al sig. NEGRINI Davide, che rimane pertanto confermata,

RIGETTA

il ricorso per il resto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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