C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 25/06/2020 – Delibera – Reclamo in proprio VIVONA Stefano Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 16/02/2020 tra Olona / Virtus Bisuschio C.U. n. 29 della Delegazione di Varese datato 20/02/2020

Reclamo in proprio VIVONA Stefano Camp. 3° Categoria Gir. B

Gara del 16/02/2020 tra Olona / Virtus Bisuschio

C.U. n. 29 della Delegazione di Varese datato 20/02/2020

Il calciatore, sig. Stefano VIVONA, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 20.8.2021, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva per i fatti accaduti e che il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara non può definirsi violento, nemmeno ai sensi dell'Art. 35, 7 comma, del CGS.

La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.

Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il calciatore, Stefano VIVONA, ha inferto una testata al direttore di gara causando lieve dolore, senza alcun postumo.

Tale gesto seppur censurabile non può essere definito violento ai sensi dell'Art. 37, 7 comma, CGS il quale definisce atto violento quello che ha provocato una lesione personale ovvero quello che era diretto a produrre una lesione personale.

L'atto compiuto dal calciatore non ha prodotto alcuna lesione personale, né era diretto a produrla in quanto ha causato solamente un lieve dolore all'arbitro.

Ne consegue che la sanzione comminata al calciatore dal GS deve essere mitigata, senza alcuna applicazione delle misure amministrative di cui all'Art. 37 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Stefano VIVONA al 31.12.2020 e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.

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