C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 25/06/2020 – Delibera – Reclamo società ATLETICO CVS Camp. Allievi Prov. B Gir. G Gara del 05.02.2020 tra Lombardina / Atletico CVS C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 20.02.2020

Reclamo società ATLETICO CVS Camp.  Allievi Prov. B   Gir. G

Gara del 05.02.2020 tra Lombardina / Atletico CVS

C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 20.02.2020

La società ATLETICO CVS ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha comminato al calciatore, Raffaele PAGANO, dieci giornate di squalifica, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore che era stato provocato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Infatti, nel proprio rapporto che come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il calciatore PAGANO ha pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario, senza essere provocato.

Visto il disposto di cui all'Art. 5, comma 2, del CGS, la sanzione comminata dal Gs merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

 

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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