C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 25/06/2020 – Delibera – Reclamo società ASD NUOVA VALCAVALLINA Camp. Giovanissimi Prov. Gir.C Gara del 02/02/2020 tra Nuova Valcavallina / Valcalepio Junior C.U. n. 29 della Delegazione di Bergamo datato 06/02/2020

Reclamo società ASD NUOVA VALCAVALLINA Camp. Giovanissimi Prov.  Gir.C

Gara del 02/02/2020 tra Nuova Valcavallina / Valcalepio Junior

C.U. n. 29 della Delegazione di Bergamo datato 06/02/2020

La società ASD NUOVA VALCAVALLINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della inibizione sino al 07/02/2021 al proprio dirigente Sig.  Giamberto CORTESI ritenendo eccessiva la sanzione comminata dal GS chiedendo una riduzione della stessa.

La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dal rapporto dell'arbitro emerge chiaramente che il comportamento tenuto dal dirigente nei confronti del Direttore di Gara deve essere qualificato come gravemente irriguardoso sia nell'atteggiamento che nelle espressioni.

Pur tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la sanzione debba comunque essere mitigata come da dispositivo.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte di Appello Territoriale

                                                                 RIDUCE

la sanzione comminata sino al 02/09/2020 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

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