C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 25/06/2020 – Delibera – Reclamo società U.S.D. GRAVELLONESE – Camp. Giovanissimi Prov. – Gir. A Gara del 09.02.2020 tra A.S.D. Vigevano Calcio 1921 / U.S.D. Gravellonese C.U. n. 29 della Delegazione di Pavia datato 13.02.2020

 

Reclamo società U.S.D. GRAVELLONESE – Camp. Giovanissimi Prov. – Gir. A

Gara del 09.02.2020 tra A.S.D. Vigevano Calcio 1921 / U.S.D. Gravellonese

C.U. n. 29 della Delegazione di Pavia datato 13.02.2020

La società U.S.D. GRAVELLONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica sino al 30.03.2020 al calciatore BEN AOUICHA Ibrahim sostenendo che lo stesso era stato allontanato dal campo per proteste dopo l’espulsione di un compagno di squadra e per avere calciato il pallone e non per un atto di violenza, così come motivato nella squalifica del G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore BEN AOUICHA Ibrahim colpiva prima con un calcio un avversario che si trovava a terra per avere subito un fallo e subito dopo la notifica dell’espulsione spingeva il direttore di gara facendolo indietreggiare per circa due metri. Tale comportamento non può che essere condannato e pertanto la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa.

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