C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 05/03/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 09 gennaio 2020 a carico di NUCERA Giuseppe, legale rappresentante della FC Pavia 1911 SSD arl per violazione dell’Art. 4 comma 1, in relazione all’Art. 14, comma 1, lett. J) in quanto hanno fornito dichiarazioni non veritiere nell’ambito delle procedure previste per l’ammissione al campionato nazionale di serie D stagione 2019/2020. FC PAVIA 1911 SSD ARL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 1 CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 09 gennaio 2020 a carico di

NUCERA Giuseppe, legale rappresentante della FC Pavia 1911 SSD arl per violazione dell’Art. 4 comma 1, in relazione all’Art. 14, comma 1, lett. J) in quanto hanno fornito dichiarazioni non veritiere nell’ambito delle procedure previste per l’ammissione al campionato nazionale di serie D stagione 2019/2020.

FC PAVIA 1911 SSD ARL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 1 CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 27.02.2020, è comparso il difensore dei deferiti, avv. Sommacal;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a NUCERA Giuseppe 12 mesi di inibizione e alla Società FC PAVIA 1911 SSD ARL Euro 5.000,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti hanno chiesto di dichiarare, in via preliminare, l’improcedibilità del presente giudizio per violazione da parte della Procura del termine perentorio previsto dall’Art. 123, comma 1, del CGS e comunque nel merito l’assoluzione dei deferiti per non aver commesso il fatto

Osserva

l’eccezione preliminare di improcedibilità del presente giudizio sollevata dai deferiti è fondata.

Infatti, dagli atti risulta chiaramente che la comunicazione scritta della conclusione delle indagini, seppure datata 4.11.2019 è stata comunicata ai deferiti a mezzo PEC solamente in data 26.11.2019, quando erano già trascorsi i termini perentori previsti dall’Art. 123, comma 1, del CGS.

D’altro canto le indagini sono iniziate in data 26.8.2019 con iscrizione nel relativo registro.

Pertanto la conclusione delle indagini doveva essere comunicata entro il 14.11.2019 così come previsto dall’Art. 123, comma 1 del CGS (entro venti giorni dalla scadenza del termine ex Art. 119, comma 4 e 5 del CGS).

In realtà, tale comunicazione è avvenuta oltre il suddetto termine e precisamente in data 26.11.2019.

Da ciò consegue l’improcedibilità del presente giudizio.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale dichiara

IMPROCEDIBILE

il presente giudizio.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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