C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 05/03/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13 gennaio 2020 a carico di MAFFEIS Luigi Eriberto, responsabile dei tesseramenti della ASD Bonate Sotto Calcio, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS per aver apposto la firma apocrifa del calciatore, SCIORTINO Christian sul modulo di tesseramento presentato per la società ASD Bonate Sotto in data 13.8.2019; BREMBILLA Luigi Antonio, Presidente e legale rappresentante della società ASD Lallio Calcio, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF per aver chiesto un nuovo tesseramento del calciatore SCIORTINO Christian, sebbene lo stesso fosse già tesserato per altra società; ASD BONATE SOTTO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal Maffeis; ASD LALLIO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13 gennaio 2020 a carico di

MAFFEIS Luigi Eriberto, responsabile dei tesseramenti della ASD Bonate Sotto Calcio, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS per aver apposto la firma apocrifa del calciatore, SCIORTINO Christian sul modulo di tesseramento presentato per la società ASD Bonate Sotto in data 13.8.2019;

BREMBILLA Luigi Antonio, Presidente e legale rappresentante della società ASD Lallio Calcio, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF per aver chiesto un nuovo tesseramento del calciatore SCIORTINO Christian, sebbene lo stesso fosse già tesserato per altra società;

ASD BONATE SOTTO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal Maffeis;

ASD LALLIO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 27.02.2020, il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a

MAFFEIS Luigi Eriberto, giorni 90 di inibizione;

BREMBILLA Luigi Antonio giorni 30 di inibizione;

ASD BONATE SOTTO CALCIO Euro 450,00 di ammenda;

ASD LALLIO CALCIO Euro 300,00 di ammenda;

- rilevato che il MAFFEIS ha chiesto l’applicazione del minimo delle sanzioni ed i deferiti BREMBILLA ed ASD LALLIO CALCIO hanno chiesto di essere assolti per non aver commesso il fatto, avendo tesserato il calciatore regolarmente attingendo dalle liste di svincolo;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il MAFFEIS ha effettivamente apposto la firma del calciatore SCIORTINO Christian sul modulo di tesseramento per la società ASD Bonate Sotto presentato in data 13.8.2019 in palese violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sanciti dall’Art. 4, comma 1 del CGS, con conseguente responsabilità oggettiva della ASD Bonate Sotto per tale comportamento.

Non sussiste invece alcuna prova in merito ad un presunto accordo tra la società ASD Lallio Calcio e la SSD Mapello tanto è vero che la SSD Mapello non è nemmeno stata oggetto di deferimento.

Dagli atti emerge invece che la società ASD Lallio Calcio ha tesserato il calciatore, SCIORTINO Christian, in data 14.8.2019 in quanto era nella lista degli svincolati.

Tale tesseramento effettuato dalla ASD Lallio Calcio deve quindi ritenersi corretto.

Tenuto conto dei parametri utilizzati da Codesto Tribunale ed in uniformità degli stessi, tanto premesso e ritento, il Tribunale Federale Territoriale

ASSOLVE

i deferiti, ASD LALLIO CALCIO e BREMBILLA Luigi Antonio e

CONDANNA

MAFFEIS Luigi Eriberto, giorni 90 di inibizione;

ASD BONATE SOTTO CALCIO Euro 450,00 di ammenda;

 Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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