C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 05/03/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 4 dicembre 2019 a carico di FERRARIS PIETRO SANTINO, Presidente della UDS San Giorgio, per violazione dell’Art.32, comma 2 CGS in relazione agli art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, l’art. 39 NOIF e art. 43 commi 1 e 6 del NOIF per aver omesso di prevedere il regolare tesseramento del calciatore Timpanaro Fabio; TIMPANARO FABIO, tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 2 comma 2 per la violazione di cui all’art. 4 del CGS sportiva e art. 32 comma 2 del CGS per aver violato i doveri di tesseramento/trasferimento, art. 43 commi 1 e 6 del NOIF per aver disputato 2 gare senza averne titolo, perchè non tesserato nelle file della società San Giorgio; USD SAN GIORGIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS commi 1 e 2 in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dirigente accompagnatore del calciatore stesso.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 4 dicembre 2019 a carico di

FERRARIS PIETRO SANTINO, Presidente della UDS San Giorgio, per violazione dell’Art.32, comma 2 CGS in relazione agli art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, l’art. 39 NOIF e art. 43 commi 1 e 6 del NOIF per aver omesso di prevedere il regolare tesseramento del calciatore Timpanaro Fabio;

TIMPANARO FABIO, tesserato all'epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 per la violazione di cui all'art. 4 del CGS sportiva e art. 32 comma 2 del CGS per aver violato i doveri di tesseramento/trasferimento, art. 43 commi 1 e 6 del NOIF per aver disputato 2 gare senza averne titolo, perchè non tesserato nelle file della società San Giorgio;

USD SAN GIORGIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS commi 1 e 2 in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dirigente accompagnatore del calciatore stesso.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 27.02.2020, il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a

FERRARIS PIETRO SANTINO, 75 giorni di inibizione;

TIMPANARO FABIO, 2 (due) gara di squalifica;

USD SAN GIORGIO 2 (due) punti di penalizzazione ed Euro 450,00 di ammenda;

- rilevato che dei deferiti nessuno compariva;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità dei deferiti come risulta comprovato dalla documentazione presente agli atti.

Tuttavia, tenuto conto delle condotte tenute dai deferiti, la cui gravità non risulta tale da giustificare le sanzioni richieste, considerato altresì la categoria di appartenenza della società San Giorgio, sussistono i presupposti per una mitigazione delle richieste della Procura.

 

Tenuto, inoltre, conto dei parametri utilizzati da codesto Tribunale ed in uniformità degli stessi, tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

PQM

commina a FERRARIS Pietro Santino la sanzione di 60 giorni di inibizione;

a TIMPANARO Fabio 2 (due) gare di squalifica;

per la società SAN GIORGIO 2 punti di punti di penalizzazione ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it