C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 11/06/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 30 gennaio 2020 a carico di GIROTTO Adriano, all’epoca dei fatti Presidente della Società GS Villa della violazione di cui l’art. 4 comma 1 CGS FIGC, in relazione all’art 43 comma 5 NOIF, per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di non idoneità del calciatore GARIBOLDI FEDERICO. GS VILLA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 30 gennaio 2020 a carico di

GIROTTO Adriano, all'epoca dei fatti Presidente della Società GS Villa della violazione di cui l'art. 4 comma 1 CGS FIGC, in relazione all'art 43 comma 5 NOIF, per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di non idoneità del calciatore GARIBOLDI FEDERICO.

GS VILLA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5 marzo 2020, è comparso il sig. Adriano Girotto per sé e per la società GS Villa;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. Adriano Girotto 60 giorni di inibizione e alla Società GS VILLA Euro 5.000,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto il giocatore era stato trasferito ad altra società in epoca antecedente alla scadenza del certificato medico;

Osserva

Dagli atti risulta chiaramente che il calciatore al momento del trasferimento dal GS Villa ad altra società era in possesso della idoneità sportiva, scadente nel mese di settembre 2018.

Pertanto, la società deferita, in qualità di cedente, non aveva alcun obbligo di sottoporre il giocatore alla visita medica, essendo tale adempimento di competenza della società cessionaria.

Da ciò consegue l’assoluzione della società GS Villa per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

ASSOLVE

i deferiti per non aver commesso il fatto.

 Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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