C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 11/06/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 gennaio 2020 a carico di Tommaso BENATTI tesserato per la Alcione Milano SSD arl, il quale ha preso parte al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl; Vincenzo CICORIA all’epoca dei fatti Presidente società Masseroni Marchese srl, per violazione dell’art. 1 bis previgente CGS (oggi trasfuso nell’art. 32 CGS) in relazione all’art. 28 CGS ed all’art. 9 comma 5 del CU n. 1 del SGS relativo alla SS 2018-2019, in mancanza di autorizzazione specifica da parte del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso di vigilare con diligenza sull’operato dei dirigenti e/o istruttori della società ed aver permesso che il calciatore Tommaso Benatti prendesse parte al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl nonostante il predetto giocatore fosse già tesserato per la società Alcione Milano SSD arl per la Stagione Sportiva 2018 -2019; Mohamed SHAKWIR istruttore, all’epoca dei fatti, della Masseroni Marchese srl per violazione dell’art. 1 bis previgente CGS (oggi trasfuso nell’art. 32 CGS) in relazione all’art. 28 CGS ed all’art. 9 comma 5 del CU n. 1 del SGS relativo alla SS 2018-2019, in mancanza di autorizzazione specifica da parte del Settore Giovanile e Scolastico, per aver schierato indebitamente il calciatore Tommaso Benatti perchè prendesse parte al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl, nonostante il predetto giocatore fosse già tesserato per la società Alcione Milano SSD arl per la Stagione Sportiva 2018 -2019; MASSERONI MARCHESE SRL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 comma 1 e 2 CGS (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 1 e 2 CGS) in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 gennaio 2020 a carico di

Tommaso BENATTI tesserato per la Alcione Milano SSD arl, il quale ha preso parte al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl;

Vincenzo CICORIA all'epoca dei fatti Presidente società Masseroni Marchese srl, per violazione dell'art. 1 bis previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 32 CGS) in relazione all'art. 28 CGS ed all'art. 9 comma 5 del CU n. 1 del SGS relativo alla SS 2018-2019, in mancanza di autorizzazione specifica da parte del Settore Giovanile e  Scolastico, per aver omesso di vigilare con diligenza sull'operato dei dirigenti e/o istruttori della società ed aver permesso che il calciatore Tommaso Benatti prendesse parte  al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl nonostante il predetto giocatore fosse già tesserato per la società Alcione Milano SSD arl per la Stagione Sportiva 2018 -2019;

Mohamed SHAKWIR istruttore, all'epoca dei fatti, della Masseroni Marchese srl per violazione dell'art. 1 bis previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 32 CGS) in relazione all'art. 28 CGS ed all'art. 9 comma 5 del CU n. 1 del SGS relativo alla SS 2018-2019, in mancanza di autorizzazione specifica da parte del Settore Giovanile e Scolastico, per aver schierato indebitamente il calciatore Tommaso Benatti perchè prendesse parte  al torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl, nonostante il predetto giocatore fosse già tesserato per la società Alcione Milano SSD arl per la Stagione Sportiva 2018 -2019;

MASSERONI MARCHESE SRL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 comma 1 e 2 CGS (oggi trasfuso nell'art. 6 comma 1 e 2 CGS) in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5 marzo 2020, sono comparsi il rappresentante della Procura, la società Masseroni Marchese srl, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Angileri; per il sig. Vincenzo Cicoria l'avv. Matteo Camisasca e l'avv. Michele Lattanzi.

- il rappresentante della Procura e i deferiti dichiarano di aver raggiunto un accordo, come da separato accordo che costituisce parte integrante del presente verbale.

 

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Nessuno compare per il sig. MOHAMED SHAKWIR.

Il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. Mohamed Shakwir la squalifica di tre mesi.

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il giocatore Tommaso Benatti ha preso parte al Torneo Istra Cup 2019 del 19 -21 aprile 2019 con la società Masseroni Marchese srl, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società Alcione Milano SSD arl.

Non emerge in atti e non si rinviene alcuna preventiva autorizzazione chiesta e concessa dal Settore Giovanile Scolastico, mentre risulta pacifica la prova del fatto che MOHAMED SHAKWIR abbia effettivamente schierato il giocatore Tommaso Benatti.

 

Il Tribunale Federale Territoriale

COMMINA

a carico dei deferiti,

TOMMASO BENATTI, sanzione base ammonizione, confermata per il rito nella ammonizione;

SOCIETA' MASSERONI MARCHESE SRL sanzione base € 500,00, ridotta per il rito all'ammenda di € 333,33

VINCENZO CICORIA, sanzione base 3 mesi di inibizione, ridotta per il rito a 2 mesi di inibizione

CONDANNA

MOHAMED SHAKWIR, tre mesi di inibizione.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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