C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 23/01/2020 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2020 CASATESE – PALADINA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 18/ 1/2020 CASATESE - PALADINA Dagli atti di gara risulta che al 30' del 2 tempo è stata ammonito il calciatore n. 16 TURRISI LORENZO nato il 26/08/2005 della società CASATESE.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il n 16tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 4, 10, 65 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare a carico della società Casatese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S.  nonché l'ammenda di 50,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato.

b) di inibire fino al 19-02-2020 il Dirigente responsabile della società Casatese signor Pasquale Mainenti

c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it