C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 30/01/2020 – Delibera – gara del 24/ 1/2020 FUTSAL TUBO ROSSO – VEDANESE

gara del 24/ 1/2020 FUTSAL TUBO ROSSO - VEDANESE Visti gli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro e visto il supplemento al rapporto si rileva quanto di seguito.

La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 30º minuto del primo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per alcuni minuti, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società che si sono scambiati ripetutamente calci e pugni.

La rissa aveva origine per il fatto che mentre l'arbitro stava ammonendo il calciatore Luca Renzi della società Vedanese entrava sul terreno di giuoco il calciatore di riserva della società Tubo Rosso Romanella Simone Paolo il quale colpiva il Renzi con pugni e calci venendone ricambiato; la qual cosa scatenava la reazione degli altri calciatori titolari e riserve delle due società che anziché dividere i due sono entrati sul terreno di giuoco e si sono scambiati ripetutamente calci e pugni.

L'Arbitro ha rilevato che solo il capitano Pusterla Daniele della società Tubo Rosso non era tra i calciatori partecipanti alla rissa, mentre tutti gli altri titolari e quasi tutte le riserve di entrambe le squadre hanno avuto parte attiva ma non ha potuto per la confusione individuare le varie responsabilità personali.

Inoltre mentre i dirigenti di entrambe le società si adoperavano per riportare la calma il signor Diodato Enrico dirigente della società Tubo rosso correva verso il citato calciatore avversario Luca Renzi " tentando di colpirlo con un calcio volante in direzione dell'addome" non riusciva nell'intento per il pronto intervento dei presenti tuttavia riusciva "a prender e a pugni altri calciatori " avversari venendo a sua volta colpito con pugni.

Quindi a causa della grande confusione, l'arbitro non è stato in grado di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascuno dei partecipanti alla rissa ed a causa della pericolosità della situazione riscontrava che "non vi erano nemmeno le condizioni per notificare provvedimenti disciplinari col cartellino rosso".

Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, l'Arbitro decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 30º minuto del primo tempo.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" . una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata" (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994

P.Q.S.

- di comminare alle società Futsal Tubo Rosso e Vedanese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S.;

- di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell'ammenda pari a 300,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo;

-di squalificare per quattro gare il calciatore della società Tubo Rosso Romanella Simone Paolo ed il calciatore della società Vedanese Luca Renzi per atti di violenza ripetuti che davano origine alla rissa.

-di inibire fino al 23-4-2020 il signor Diodato Enrico dirigente della società Tubo Rosso.

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