C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/02/2020 – Delibera – gara del 2/ 2/2020 ANTONIANA – ISPRA CALCIO

gara del 2/ 2/2020 ANTONIANA - ISPRA CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 6.2.2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Antoniana.

Dato atto che con nota pec in data 5-2-2020 ore 13,58 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il ricorso la citata società sostiene che la società Ispra ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni per .dal 17º al 24 del 2º tempo.. con solamente due calciatori cosiddetti giovani anziché con i tre previsti; pertanto chiede a carico della società citata l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Ispra calcio, ha dato inizio alla gara con cinque calciatori giovani: nº 1 Scapolo Andrea nato il 20-11-98; nº 3 Verde Francesco nato il 4-6-98; nº 7 Battistello Riccardo nato il 3-3-98; ; nº 8 Brovelli Enrico nato il 4-12-98 e nº 11 Lamorte Lorenzo nato il 12-5-2000.

Al 7º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Lamorte Lorenzo nato il 12-5-2000 col nº 16 Milano Mattia nato il 12-9-1994.

Al 12º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Battistello Riccardo nato il 3-3-98 col nº 18 Ba Elhadji Ilimane nato il 8-12-1993.

Al 17º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Brovelli Enrico nato il 4-12-98 col nº 17 Sottocorna Nicolas nato il 15-2-1993.

Da questo momento rimanendo fino al 24º del 2º tempo con solamente du calciatori giovani (nº 1 e nº 3). Infatti solamente al 24º 2º tempo esce il nº 5 Modde Francesco nato i 5-2-1996 ed entra il nº 15 Antonetti luca nato il 10-1-99.

Va ricordato che: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 crl de 5 -7-19 Punto 3.2.18. A/3 lett b) pag. 40 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:

2 calciatori nati dal 01.01.1997 ed 1 calciatore nato dal 01.01.1998.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di:

espulsione dal campo;

casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Ispra calcio non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicar la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Ispra calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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