C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/02/2020 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/11/2019 TREZZANO FUT5AL – AMBROSIANA FIVE F.C.T.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/11/2019 TREZZANO FUT5AL - AMBROSIANA FIVE F.C.T.

Lo scrivente viene informato in data 4-2-2020 che la società Ambrosiana con nota a mezzo pec in data 20-11-2019 ore 20,52 ha preannunciato ricorso e che con nota a mezzo pec in data 21-11-2019 ore 17,04 ha depositato il ricorso in ordine alla gara del campionato di calcio a 5 serie C 2 girone B del 19-11-2019 tra: Trezzano ed Ambrosiana. Tale ricorso non è stato rilevato per mero errore materiale.

Tuttavia va dato atto che a seguito di decreto dello scrivente in data 7-2-2020 che ha fissato nel giorno 13-2-2020 la data della relativa pronuncia, con mail pec in data 7-2-2020 ore 14,57 la segreteria ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società tale data;

Col ricorso la società Ambrosiana sostiene la irregolarità dello svolgimento della gara a motivo del fatto che alla stessa ha partecipato il calciatore Cinquepalmi Alex in posizione irregolare in quanto squalificato per tre gare a seguito di sanzione a lui comminata per infrazione commessa nella gara Trezzano Meneghina del 25-11-2019 (come da CU nº 19 del 30-10-2019).

A tal fine inoltra documentazione relativa alle comunicazioni intercorse tra la ricorrente e la controparte dalla quale risulta che la società Trezzano avrebbe utilizzato nella gara in questione il calciatore Cinquepalmi a seguito di riduzione della squalifica da tre a due gare come deciso dalla Corte sportiva d’Appello.

 

Va dato atto che effettivamente come da CU nº 19 del 30-10-2019 il calciatore Cinquepalmi Alex della società Trezzano è stato squalificato per tre gare per i motivi a lui imputati per infrazioni commesse nella gara Trezzano Meneghina del 25-11-2019 della quinta giornata di andata.

Va altresì dato atto che il calciatore in questione come da documentazione d’ufficio non ha disputato le gare della sesta (Trezzano-Cassina) e della settima giornata di andata (San Carlo - Trezzano) ed altresì va dato atto che a seguito di reclamo alla Corte Sportiva d’Appello la medesima Corte ha deciso, in seduta del 14-11-2019, di ridurre la squalifica di tre gare a sole due gare (che pertanto risultano quindi in tale data regolarmente scontate).

Tuttavia la segreteria della Corte sportiva d’Appello comunica la decisione citata alla Società Trezzano in data 15-11-2019 ore 09,43 a mezzo mail; tale decisione viene pubblicata sul CU nº 22 del Crl in data 21-11-2019.

In data 19-11-2019 (successivamente quindi alla comunicazione della segreteria della Corte sportiva d’Appello, seppur prima della pubblicazione sul CU) viene disputata la gara Trezzano Ambrosiana di cui si tratta (anticipo della 14 giornata di andata) ed il calciatore Cinquepalmi Alex della società Trezzano partecipa alla gara.

In data 20-11-2019 come sopra detto la società Ambrosiana invia preannuncio di ricorso ed in data 21-11-2019 ore 17,04 ha depositato il ricorso (quindi nello stesso giorno della pubblicazione del CU nº 22 del Crl).

Ora vero è che le sanzioni disciplinari sono esecutive anche se ricorse ma non vi è dubbio che la comunicazione della Corte sportiva d’Appello che ha disposto la riduzione della squalifica a sole due giornate (alla data della comunicazione quindi già scontate) ha comunque potuto indurre la società Trezzano nella decisione di utilizzare il calciatore nella gara in oggetto.

Va dato atto che a seguito della comunicazione della segreteria, con mail pec in data 7-2-2020 ore 14,57 ai sensi dell’articolo 67 del CGS la società Trezzano ha inviato mail non certificata in data 7-2-2020 ore 15,06 colla quale sostiene di aver già inviato la necessaria documentazione, consistente nella comunicazione loro formalmente pervenuta da parte della Corte Sportiva d’Appello, documentazione che peraltro rimanda in data 10-2-2020 ore 09,05 a mezzo mail non certificata.

Inoltre la società Ambrosiana con mail pec in data 10-2-2020 ore 23,1 invia memoria colla quale ribadisce i principi che reggono la regolarità dello svolgimento dei campionati ed in particolare la certezza delle sanzioni con la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali non commenta la correttezza della società avversaria e dichiara che ragioni di correttezza formale avrebbero suggerito che ci (la società Trezzano) avessero dato evidenza della riduzione della squalifica prima dell’inizio della stessa (la gara in oggetto). In allegato peraltro trasmette il testo di un Post relativo alla questione in discussione, comparso su facebook e poi rimosso con preghiera di valutarne la gravità.

PQM

Delibera di ritenere equo non modificare il risultato della gara come conseguito sul campo (Trezzano Fut5al -  Ambrosiana Five FCT 4-0) e non addebitare la tassa ricorso.

Di trasmettere gli atti alla On Procura Federale per quanto di eventuale competenza.

 

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