C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/02/2020 – Delibera – gara del 31/ 1/2020 TALAMONESE – CASTIONETTO

gara del 31/ 1/2020 TALAMONESE - CASTIONETTO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 6.2.2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Castionetto.

Con il ricorso la citata società sostiene che la società avversaria h violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Callina Eros nato il 13-8-95, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº 31 del 23-1-2020.

Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Talamonese Cus Bicocca del 17-1-20 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (5^) come da CU del CRL nº 31 del 23-1-2020 Dagli atti d’ufficio non risulta che tale sanzione sia stata scontata.

Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Talamonese ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 8 partecipando attivamente alla gara.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara.

La società Talamonese non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

a) di comminare alla società Talamonese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6;

b) di comminare alla società Talamonese l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Callina Eros della società Talamonese per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 12/3/2020 il dirigente accompagnatore sig. Bax Marco della società Talamonese;

e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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