C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 20/02/2020 – Delibera – gara del 9/ 2/2020 MONTEROSSO – OROBICA CALCIO BERGAMO

gara del 9/ 2/2020 MONTEROSSO - OROBICA CALCIO BERGAMO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n 35 del 13/2/2020 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Orobica calcio Bergamo.

Infatti la società citata con mail certificata in data 9/2/2020 ora 20.20 ha inviato alla segreteria dell'ufficio di giustizia sportiva del settore giovanile scolastico e con mail certificata alla controparte, il preannuncio di ricorso.

Successivamente con nota a mezzo raccomandata in data 10-2-2020 qui pervenuta in data 11-2-2020 ore 08,30 ha depositato il ricorso in ordine alla gara del campionato di Allieve u 17 del 9-2-20 tra: Monterosso e Orobica calcio Bergamo.

Col ricorso la citata società sostiene che la società Monterosso in violazione del regolamento del campionato Under 17 del SGS ha schierato due giocatrici non in possesso dei requisiti necessari: Busi Sharon nata il 31-3-2006 e Minnei Viola nata il 24-12-2006 .

Dagli atti di gara risulta che la stessa si è svolta in modo irregolare avendo la società Pol. Monterosso impiegato attivamente delle calciatrici non aventi titolo in regione dell'età.

Infatti la società Pol. Monterosso ha schierato le calciatrici Minnei Viola nata il 24-12-2006 e Busi Sharon n 9 (31/3/2006).

Il regolamento del campionato Under 17 Femminile come pubblicato sul C.U. n 1 del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. in data 2/7/2019 prevede la partecipazione alle gare, calciatrici che anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui inizia la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 14 anno di età ovvero nate nel 2004 e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 16 anno ovvero nate nel 2003.Altresi possono partecipare calciatrici dopo che hanno compiuto il 14 anno (nate nel 2005 e 2006).Per l'inosservanza di tali disposizioni il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione della perdita della gara.

La società Pol Monterosso non ha inviato controdeduzioni.

Visti gli articoli 10, 139, 49 e 67 del CGS.

PQM

DELIBERA

- di comminare alla società Pol. Monterosso la sanzione della perdita della gara per (0-3)

- di inibire fino al 18/3/2020 il dirigente responsabile Algeri Veruska Rosa per avere consentito l'accesso al terreno di gioco a tesserati non aventi titolo.

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