C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/02/2020 – Delibera – gara del 14/ 2/2020 TREZZANO FUT5AL – CARUGATE
gara del 14/ 2/2020 TREZZANO FUT5AL - CARUGATE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 20-2-2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Carugate.
Dato atto che con mail pec in data 20-2-2020 ore 14,24 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nella gara in oggetto la società Trezzano futsal ha utilizzato il calciatore Cinquepalmi Alex e Vidaure Olabarrera Carlos Alberto in posizione irregolare in quanto squalificati per recidività in ammonizione come da CU nº 35 del 13-2-2020.
Dagli atti di gara si evince quanto sostenuto dalla reclamante corrisponde a verità così come peraltro confermato correttamente dalla reclamante corrisponde a verità così come peraltro confermato correttamente dalla società Trezzano Futsal con nota mail in data 18-2-2020 ore 09,28.
La gara quindi ha avuto svolgimento irregolare ed il reclamo pertanto può essere accolto.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla società Trezzano Futsal la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6;
b) di comminare alla società Trezzano Futsal l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare i calciatori Cinquepalmi Alex e Vidaure Olabarrera Carlos Alberto della società Trezzano Futsal per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 25/3/2020 il dirigente accompagnatore sig. Cannizzo Andrea Angelo della società Trezzano Futsal;
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.