F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 317/CSA pubblicata il 31 Maggio 2022 – Real Aversa 1925 ASD
Decisione n. 317/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 312/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 312/CSA/2021-2022, proposto dalla società Real Aversa 1925 ASD, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 dell’11.05.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, del giorno 19.5.2022, il dott. Antonino Tumbiolo e udito l’avv. Giovanni Buonamano per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 12.5.2022, la società Real Aversa 1925 ASD ha impugnato la decisione del giorno 11.5.2022 (Com. Uff. n. 40) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato al calciatore Giuseppe La Monica la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara effettive, “per avere, in reazione, colpito con una leggera testata al petto un avversario”.
Episodio occorso al 1° dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro nel 2° tempo regolamentare della gara Real Aversa 1925 – Cittanova Calcio del dì 8.5.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone I e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “A gioco fermo, dopo aver subito un leggero schiaffo al volto da parte di un avversario (n.5 Cittanova Cianci Flavio) reagiva con una leggera testata che colpiva il petto dell’avversario, senza provocare danni all’avversario.”
La società reclamante fonda il suo reclamo sulla asserita sproporzionalità del provvedimento, con riferimento alla sanzione della stessa entità inflitta dal Giudice Sportivo al signor Cianci Flavio del Cittanova Calcio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto e sottoscritto dal solo legale della società reclamante, deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione dell’avv. Giovanni Buonamano a rappresentare e difendere la società reclamante, dovendosi ritenere inesistente la procura allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, datato 12.05.2022, in quanto costituente palese alterazione di precedente procura conferita dalla stessa società odierna reclamante al predetto difensore il 10.2.2022 in occasione di una precedente impugnazione (reclamo n. 184), definita da questa Sezione della Corte Sportiva di Appello Nazionale con decisione n. 188 del 3.3.2022.
La procura allegata al presente ricorso, oltre a portare ancora in calce la stessa data della precedente (10.2.2022), reca l’alterazione del testo della precedente procura laddove essa individua(va) gli estremi della delibera/comunicato del Giudice Sportivo oggetto di impugnazione, trasformando il (precedente) n. 46 in 40 e la (precedente) data del 09/02 in 11/05.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce