FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 276/AA del 19/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASABONA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 362 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea CASABONA avente oggetto la seguente condotta:
ANDREA CASABONA, Allenatore dilettante e Dirigente Accompagnatore della società U.S. Aldini SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, poiché in più occasioni ha inviato dei messaggi vocali via Whatsapp dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti della società U.S. Aldini e della sua dirigenza, al Sig. Gianfranco Gugliotta Dirigente Accompagnatore della società nonché genitore di uno dei ragazzi allenati dal Casabona stesso;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CASABONA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Andrea CASABONA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.