FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 278/AA del 26/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SCIOTTO ACR MESSINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA S.R.L. avente oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, Amministratore Unico della A.C.R. Messina S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 6, del 10.02.2022), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e della Ordinanza del Ministero della Salute (21A06358) del 22/10/2021 in tema di “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A stagione sportiva 2021/2022 pubblicato dalla FIGC il 28/07/2021, il tutto per essere entrato nella zona spogliatoi in occasione della gara Messina – Foggia del 12.02.2022 valevole per il Campionato di Serie C – Girone “C” rifiutandosi di esibire il Green Pass richiestogli dalla steward addetta incaricata a tale incombente, e non indossando il prescritto dispositivo di protezione individuale;

ACR MESSINA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Pietro Sciotto così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro SCIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACR MESSINA S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Pietro SCOTTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ACR MESSINA S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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