F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0090/CFA pubblicata il 1 Giugno 2022 (motivazioni) – Procura Federale/Asd Centro Storico Salerno, sigg.ri Avino Gennaro e Polverino Vincenzo

Decisione/0090/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0112/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 112/CFA/2021-2022  proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso il non luogo a procedere del proprio deferimento n. 006244/218 pfi21-22/PM/fm del 22.02.2022 nei confronti: della Società Asd Centro Storico Salerno, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Avino Gennaro e Polverino Vincenzo; Polverino Vincenzo per la violazione dell’ art.4 comma 1, C.G.S., nonché dell’art.44 del Regolamento della L.N.D. e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; Avino Gennaro per la violazione dell’ art. 4 comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 N.O.I.F., nonché dell’art. 44 del Regolamento della L.N.D. e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico (Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Campania n. 21/TFT, pubblicato il 28 aprile 2022)

contro

Gennaro Avino, Vincenzo Polverino e società ASD Centro Storico Salerno;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 21 del 28 aprile 2022;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 maggio 2022, il Consigliere di Stato Claudio Tucciarelli e uditi, per la Procura Federale reclamante, l’avvocato Alessandro Avagliano, che insisteva per l’accoglimento del reclamo; per il signor Vincenzo Polverino l’avvocato Luca Di Giacomo e per il signor Gennaro Avino e la società ASD Centro Storico Salerno l’avvocato Carmine Manzione, che insistevano per il rigetto del reclamo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La causa in esame riguarda l’attività con funzioni di allenatore svolta da un soggetto, privo del prescritto tesserino, per una società di calcio della Lega Nazionale Dilettanti (Promozione) e le relative responsabilità dell’interessato, del Presidente della società e della società medesima. La Procura Federale reclama la decisione di proscioglimento del Tribunale Federale Territoriale.

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

A seguito di una segnalazione, la Procura Federale Interregionale avviava attività di indagine al fine di riscontrare se il signor Vincenzo Polverino, tesserato come calciatore, avesse svolto le funzioni di allenatore per la società ASD Centro Storico Salerno, militante nel campionato di Promozione.

Dopo le indagini e la rituale comunicazione agli interessati della conclusione delle medesime, il Procuratore Federale Interregionale adottava atto di deferimento del 22 febbraio 2022 (Prot.006244/218pfi21-22/PM/mf) con cui ha ritenuto che dagli atti di indagine ivi indicati e dalle risultanze probatorie acquisite fosse emerso che: il sig. Vincenzo Polverino, nel corso della corrente stagione sportiva, ha svolto il ruolo di allenatore della prima squadra della società ASD Centro Storico Salerno; lo stesso, in particolare, sedeva in panchina dando indicazioni tecniche alla squadra in occasione di varie gare valevoli per il Campionato di Promozione; era pacifica anche la responsabilità del sig. Gennaro Avino, presidente all’epoca dei fatti della società ASD Centro Storico Salerno, per aver permesso al proprio tesserato di svolgere la funzione di allenatore sebbene sprovvisto della qualifica di tecnico abilitato. Venivano quindi deferiti il signor Gennaro Avino, il signor Vincenzo Polverino e la società Asd Centro Storico Salerno per rispondere:

- sig. Gennaro Avino, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD Centro Storico Salerno:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, affidato la guida tecnica della prima squadra della propria società di appartenenza, militante nella categoria “Promozione”, al sig. Vincenzo Polverino nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- sig. Vincenzo Polverino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Centro Storico Salerno:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, la funzione di allenatore della prima squadra della società ASD Centro Storico Salerno, militante nella categoria “Promozione”, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- la società ASD Centro Storico Salerno a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Gennaro Avino e Vincenzo Polverino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

L’apparato probatorio cui il deferimento ha attribuito particolare valenza dimostrativa era costituito da:

- una nota della Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 4.10.2021 (con la e-mail di segnalazione);

- nove distinte di gara, di vari incontri sostenuti dalla squadra di calcio;

- cinque articoli di stampa pubblicati su una testata web locale;

- due pagine Facebook;

- quattro verbali di audizioni (due calciatori, il tecnico Daniele Apicella, Vincenzo Polverino);

- foglio di censimento per la stagione sportiva 2021 - 2022 della società ASD Centro Storico Salerno.

I deferiti hanno resistito in giudizio.

3. Il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, con la decisione adottata all’esito dell’udienza del 26 aprile 2022 (fascicolo n. 118, Comunicato Ufficiale n. 21/Tft (2021/2022)) – a fronte delle richieste della Procura Federale (per il Presidente della società, Gennaro Avino, la sanzione di mesi quattro di inibizione; per il calciatore Vincenzo Polverino, la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società ASD Centro Storico Salerno, euro 600 di ammenda) – deliberava il non luogo a procedere nei confronti dei deferiti, in assenza di dolo specifico e intenzionalità da parte del calciatore Vincenzo Polverino di sostituirsi all'allenatore Apicella e valutata la sporadicità degli interventi in sostituzione dello stesso per impossibilità.

4. Il Procuratore Federale Interregionale ha interposto reclamo per l’integrale modifica della decisione.

Ad avviso della Procura Federale Interregionale, la decisione reclamata non terrebbe in alcun conto la reale ricostruzione fattuale, come risultante dalla relazione del Collaboratore della Procura: a) le pagine Facebook della società ASD Centro Storico Salerno già nel mese di luglio presentavano il sig. Polverino quale allenatore della squadra; successivamente la società, onde evitare di incorrere in sanzioni per la violazione del Regolamento del Settore Tecnico in assenza della qualifica di allenatore del signor Polverino, ha poi tesserato, dissimulando, quest’ultimo quale calciatore e avrebbe tesserato quale allenatore ufficiale il sig. Daniele Apicella, in possesso della qualifica di tecnico, già allenatore della squadra Under 19 della medesima società; b) i calciatori auditi dal Collaboratore della Procura non avrebbero fornito una concorde motivazione dell’assenza dell’allenatore, sig. Apicella, non solo in occasione delle gare ma anche degli allenamenti, e avrebbero dichiarato che lo stesso era assente per motivi di salute o per problemi di famiglia; tutti avrebbero concordato sul fatto che chi svolgeva la funzione di allenatore era il signor Polverino; c) il medesimo, nelle distinte di gara acquisite, sarebbe stato successivamente indicato non più come calciatore, ma quale dirigente accompagnatore, a riprova che la sua qualifica di calciatore non corrispondesse ai suoi compiti all’interno della società; d) il signor Polverino, nella propria audizione, avrebbe ammesso di avere svolto la funzione di allenatore, con pieno valore confessorio in relazione alle incolpazioni formulate con l’atto di deferimento.

Il reclamo chiede quindi che, in riforma della decisione impugnata, venga accolto il deferimento e siano applicate le seguenti sanzioni: per il signor Gennaro Avino, mesi quattro di squalifica; per il signor Vincenzo Polverino, mesi quattro di squalifica; per la società ASD Centro Storico Salerno, euro 600 di ammenda.

5. Si è costituito, depositando propria memoria il 20 maggio 2022, il signor Vincenzo Polverino chiedendo che: a) venga dichiarata l’inammissibilità del reclamo, in quanto circoscritto alla riproposizione di quanto già chiesto in primo grado; b) in subordine, venga rigettato il reclamo e confermata la decisione di non luogo a procedere del Tribunale Federale Territoriale della Campania, fasc. 118 di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 28 aprile 2022; c) in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritengano fondate le contestazioni, valutata la sporadicità delle condotte e la ridotta intensità del dolo, siano applicate sanzioni proporzionate alla lieve entità dei fatti.

Il medesimo Polverino ha depositato in pari data documentazione: e-mail dell’11 maggio 2022, indirizzata dal suo legale alla testata “Salerno in web”, con richiesta di rettifica degli articoli in cui veniva fatto riferimento alla qualità di allenatore del signor Polverino; rettifica della testata del 19 maggio 2022.

Si è costituito, sempre il 20 maggio 2022, il signor Gennaro Avino, in proprio e come Presidente della società, formulando le medesime richieste.

6. All’udienza da remoto del 23 maggio 2022, fissata per la discussione del reclamo, sono comparsi: per la Procura Federale reclamante, l’avvocato Alessandro Avagliano, che ha insistito per l’accoglimento del reclamo; per il signor Vincenzo Polverino, l’avvocato Luca Di Giacomo e per il signor Gennaro Avino e la società ASD Centro Storico Salerno, l’avvocato Carmine Manzione, entrambi resistendo a chiedendo il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio ritiene utile precisare quali siano le disposizioni di riferimento.

Il deferimento, prima, e il reclamo, poi, interessano le seguenti disposizioni:

- art. 4, comma 1, CGS (rispetto delle disposizioni federali e dei principi di probità, correttezza e lealtà);

- art. 23 NOIF (I tecnici): “1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.

3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico. 4. II Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari”.

- art. 39 del Regolamento del settore tecnico (Obblighi e deroghe relativi alle attività degli allenatori delle diverse categorie);

- art. 44 del Regolamento LND (cambiamento di status e riqualificazione).

La violazione delle specifiche disposizioni NOIF, del Regolamento del settore tecnico e del Regolamento LND configurerebbe una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per mancata osservanza di disposizioni federali.

8. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dai reclamati. La decisione reclamata è caratterizzata da un contenuto essenziale e stringato, per cui non risulta plausibile eccepire l’assenza di specificità dei motivi del reclamo, che ripropongono, nella sostanza e in modo argomentato, i contenuti del deferimento e sottolineano la rilevanza del quadro probatorio rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la decisione.

Sono quindi soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 115, comma 3, primo periodo, CGS, in base a cui il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata.

9. Va poi considerato un ulteriore aspetto relativo all’ammissibilità del reclamo, sebbene non sollevato dai reclamati. Il reclamo dichiara di riproporre le domande già avanzate in primo grado, che sono poi specificate nel medesimo reclamo: quattro mesi di squalifica per il Presidente e il signor Polverino, più seicento euro per la società.

A ben vedere, tuttavia, come riportato – senza che ciò sia oggetto di contestazione - nella parte narrativa della decisione reclamata, la Procura Federale nel corso del processo in primo grado aveva chiesto l’inibizione delle due persone fisiche (oltre alla predetta sanzione pecuniaria per la società).

Il Collegio ritiene utile sottolineare che la Corte federale può riqualificare le domande, alla luce dei contenuti del Codice di giustizia sportiva.

Ciò, del resto, in relazione alla circostanza che la normativa endofederale riconosce agli Organi di Giustizia Sportiva sia la discrezionalità nel decidere se procedere o meno all’acquisizione degli accertamenti richiesti dalle parti, sia i più ampi poteri di indagine e di accertamento in relazione al fatto (cfr. CFA, Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

Orbene, non v’è dubbio che, nel disciplinare in un unico articolo (l’art. 9) le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società, il CGS abbia presupposto una distinzione (che trova univoca conferma nella prassi) tra le sanzioni riferibili ai calciatori e quelle riferibili ad altri soggetti dell’ordinamento sportivo.

Per quanto qui rileva, la squalifica attiene alla interdizione dalla partecipazione all’attività agonistica mentre l’inibizione riguarda le attività dei soggetti, come i dirigenti della società, che non sono impegnati direttamente, come invece i calciatori, nell’attività agonistica.

Squalifica e inibizione costituiscono dunque due differenti tipologie di sanzione che investono, ai sensi dell’art. 9 CGS, diversi soggetti dell’ordinamento sportivo.

Va inoltre considerato che il signor Vincenzo Polverino era tesserato come giocatore e, in quanto elemento non contestato e testimoniato anche dalle distinte di gara, ha svolto anche le funzioni di dirigente accompagnatore.

L’eventuale violazione delle disposizioni sopra richiamate investirebbe quindi entrambe le attività.

Dunque vanno applicate al medesimo soggetto, a diverso titolo, sia la squalifica sia l’inibizione.

In base alle considerazioni svolte, il Collegio ritiene pertanto che la domanda del reclamo vada riqualificata, nei confronti delle due persone fisiche, quale richiesta di applicazione di quattro mesi di inibizione per il signor Gennaro Avino, Presidente della società, di quattro mesi di inibizione e squalifica per il signor Vincenzo Polverino, oltre alla sanzione di seicento euro a carico della società.

10. Quanto al merito, la questione da esaminare è essenzialmente attinente al rilievo del quadro probatorio.

Vengono al riguardo in particolare rilievo: a) le deposizioni dei giocatori e dei due reclamati; da esse comunque risulta che il signor Polverino ha svolto in almeno quattro occasioni le funzioni di allenatore (la Procura sottende in realtà che il medesimo svolgesse funzioni di allenatore in fatto e che Daniele Apicella comparisse come allenatore, oltre che della squadra giovanile anche della prima squadra); b) le fotografie prodotte (di scarso rilievo, non potendosi dedurre dalla posizione dell’interessato, comunque indicato come dirigente accompagnatore, quale fosse la funzione effettivamente svolta); c) le pagine Facebook della società; d) gli articoli della testata web, in cui – senza che insorgesse contestazione - è stato a più riprese dato ampio spazio alle funzioni di allenatore ricoperte da un noto calciatore locale, quale risulta essere il signor Polverino; non può sfuggire che, in uno degli articoli, è fatto riferimento anche a un comunicato della società; pare tardiva, in quanto effettuata in corso di giudizio, la rettifica, su richiesta di parte.

Dall’insieme degli elementi tra loro complessivamente convergenti, si può concludere che il signor Polverino abbia svolto le funzioni di allenatore in più di un’occasione, pur non essendo tesserato come tale.

Va poi sottolineato che la decisione reclamata è basata su due elementi: l’assenza di dolo specifico e intenzionalità della condotta; la sporadicità della medesima.

Erra tuttavia la sentenza con riferimento al primo elemento.

L’art. 5 (Responsabilità delle persone fisiche) C.G.S. stabilisce, al comma 1, che le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.

Tale disposizione, con tutta evidenza, prevede che nell’ordinamento sportivo, per l’affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo - non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa.

A fortiori tale disposizione esclude la necessità del dolo specifico cioè il quid pluris dell’agire per il raggiungimento di un determinato scopo indicato dal legislatore.

Non vi sono quindi elementi per dedurre che la responsabilità debba essere limitata al solo dolo e, ancor meno, al solo dolo specifico.

Pertanto, non possono essere condivise le conclusioni della sentenza reclamata, là dove motivano il proscioglimento senza neppure considerare se sussistesse o meno colpa degli interessati.

Al contrario, dal quadro probatorio sopra richiamato questo Collegio ritiene che vada per lo meno riconosciuta la sussistenza di una condotta gravemente colposa.

L’ulteriore argomento prodotto dalla sentenza reclamata per giungere al proscioglimento risulta parimenti fallace: la sporadicità della condotta (in disparte la questione della relativa prova) non può legittimare il proscioglimento, ove – come nel caso di specie – la medesima sporadicità non operi come scriminante. Essa piuttosto può rilevare – come rileva nel caso in esame - ai fini della ridotta intensità della misura sanzionatoria.

11. In conclusione, il Collegio accoglie in parte il reclamo e, insieme, l’ultima delle domande subordinate dei resistenti, relativa all’applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale in misura proporzionata alla lieve entità dei fatti, e, in riforma della decisione reclamata, irroga al signor Vincenzo Polverino la sanzione della inibizione e squalifica di mesi tre; al signor Gennaro Avino la sanzione della inibizione di mesi tre; alla società ASD Centro Storico Salerno la sanzione dell'ammenda di 400.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, dispone quanto segue:

al Sig. Vincenzo Polverino irroga la sanzione della inibizione e squalifica di mesi 3 (tre);

al Sig. Gennaro Avino irroga la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);

alla società ASD Centro Storico Salerno irroga la sanzione dell'ammenda di 400 (quattrocento).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Claudio Tucciarelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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