F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN-SVE del 1 Giugno 2022 (motivazioni) – FCD Valgatara / GS Ambrosiana – Reg. Prot. 93/TFN-SVE

Decisione/0093/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0093/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente (Relatore)

Roberta Landi – Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 maggio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società FCD Valgatara (matr. 69487), contro la società GS Ambrosiana (matr. 1890), avverso la decisione della Commissione Premi, pubblicata sul Com. Uff. n. 8/E del 24 marzo 2022 (premio di preparazione calciatore Spiazzi Giacomo n. 31.10.2003 – matr. 2.504.334 – ric. 485),

la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - preso atto che la società FCD Valgatara con reclamo del 4 maggio 2022 ha impugnato la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 8/E del 24 marzo 2022, relativa al richiesto premio di preparazione del calciatore Giacomo Spiazzi, nato il 31.10.2003 - matricola 2.504.334 - ric. 485, ha rilevato la tardività dello stesso proposto oltre i termini di cui all'art. 91, co. 4, del CGS.

Il Tribunale ritiene, altresì, ininfluente la circostanza che la medesima società abbia in precedenza proposto altro reclamo tempestivo avverso la medesima decisione, infatti quest'ultimo è stato dichiarato irricevibile per mancato accertato versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ex art. 48, co. 2, CGS.

Per consolidato orientamento di questo Tribunale, infatti, le irregolarità procedurali non possono essere sanate con i reclami di successiva istanza che siano riproposti oltre i termini perentori previsti dal CGS, sempre decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società FCD Valgatara.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 1 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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