LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 01.06.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Andrea GALVANIO/F.C.RIETI S.r.l.

RICORSO DELCALCIATORE Andrea GALVANIO/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso del calciatore Galvanio Andrea  regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23 marzo 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione con il quale dato atto che:

a) per la stagione sportiva 2021/2022  era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.09.2021 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 9.000,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società non gli corrispondeva alcun importo; c) era stato trasferito ad altra società in data 07.12.2021 e , pertanto, risultava creditore della somma di € 3.230,76 , maturata dalla data di decorrenza indicata nell’accordo economico- 01.09.2021- alla data dello svincolo – 07.12.2021- , somma così determinata : € 32,96 al giorno x 98 giorni; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 3.230,76 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 comma 4 citato Regolamento, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore, che si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto nei limiti che di seguito si specificherà.

Il calciatore ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 9.000,00, rappresentando di non aver ricevuto alcuna somma e che egli era stato trasferito ad altra società in data 07.12.2021 con la conseguenza che era creditore della società F.C. Rieti s.r.l. della somma di € 3.230,76 così determinata: la somma di € 9.000,00 divisa per il numero di giorni della durata dell’accordo economico ( 01.09.2021/30.06.2022) – pari a giorni 303- ed il quoziente ottenuto moltiplicato per il numero di giorni della durata della prestazione sportiva ( 01.09.2021/07.12.2021)- pari a giorni 98- La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né  ha fatto pervenire obiezioni e/o scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché si deve ritenere le somme vantate dal ricorrente documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e nella durata specificata nel ricorso.  Tanto esposto, si ritiene che la somma richiesta dal calciatore non sia corretta atteso che il quoziente derivante dalla divisione tra l’importo indicato nell’accordo economico intercorso  ed il periodo di durata in giorni – 303- è di € 29,70 giornaliero con la conseguenza che l’importo dovuto dalla società non è quello indicato erroneamente dal ricorrente, bensì quello minore di € 2.910,60, così ottenuto:  ( 9.000,00: 303= 29,70x 98 = 2.910,60)

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società F.C. Rieti s.r.l. debba essere condannata al pagamento dell’importo di €  2.910,60 e degli interessi ( la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. GALVANIO Andrea della somma di Euro 2.910,60 ( duemilanovecentodieci//60), oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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