LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 01.06.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simone SORGENTE/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

 

RICORSO DEL CALCIATORE Simone SORGENTE/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 2 febbraio 2022 alla ASD Nocerina Calcio 1910 e alla CAE il successivo 2 marzo, il sig. Simone Sorgente, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la ASD Nocerina Calcio 1910 (di seguito per brevità associazione).

In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 3.200,00 a partire dall’11 febbraio 2021, per la Stagione Sportiva 2021, in favore del calciatore Simone Sorgente a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di non aver ricevuto dall’associazione la somma promessa e di esserne pertanto creditore. Conseguentemente, il calciatore chiede che l’associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 3.200,00.

Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Commissione fissava l’udienza per la trattazione della causa per il giorno 5 maggio 2022. La società non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all’udienza.

All’udienza del 5 maggio 2022, parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell’associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Nocerina Calcio 1910;

dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. Simone Sorgente essendo stato documentato l’accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l’importo di euro 3.200,00; 

visto l’inadempimento incontestato quantificato nella somma di euro 3.200,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento in favore del sig. Simone Sorgente della somma di euro 3.200,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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