C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 22/10/2020 – Delibera – Reclamo società ASD CITTA’ DI SAN GIULIANO – CAT. ECC. GIR. B Gara del 27/09/2020 tra CISANESE/CITTA’ DI SAN GIULIANO C.U. n. 17 del Comitato Regionale Lombardia datato 01/10/2020
Reclamo società ASD CITTA' DI SAN GIULIANO – CAT. ECC. GIR. B
Gara del 27/09/2020 tra CISANESE/CITTA' DI SAN GIULIANO
C.U. n. 17 del Comitato Regionale Lombardia datato 01/10/2020
La società ASD CITTA' DI SAN GIULIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3, l'ammenda di Euro 150,00 ed inibito sino al 28.10.2020 il dirigente accompagnatore, Giampiero Cervinaro, per aver impiegato nella gara in epigrafe il calciatore Damiano Zicari che non risultava tesserato per la predetta società.
La Corte di Appello Territoriale, verificata la regolarità del reclamo, sentita la reclamante, osserva.
La società reclamante afferma che in data 25.09.2020 è stata presentata richiesta di tesseramento del calciatore Damiano Zicari, che in data 29.9.2020 l'Ufficio Tesseramenti ha segnalato alla società un errore nella presentazione della domanda e che il giorno stesso tale errore è stato sanato con la presentazione della documentazione corretta; a comprova di ciò la società reclamante ha presentato la relativa documentazione.
Pertanto, la società reclamante sostiene che il calciatore è stato impiegato in buona fede nella gara del 27.09.2020, visto che si trattava di una mera irregolarità del tesseramento presentato in data 25.09.2020 - e quindi prima della predetta gara - e che solamente successivamente alla gara in questione è stata segnalata una mera irregolarità nel tesseramento che è stata immediatamente sanata.
Il reclamo merita di essere parzialmente accolto. Infatti, ai sensi dell'Art. 39, comma V, NOIF le irregolarità nella presentazione della domanda di tesseramento prontamente sanate comportano la sanzione dell'ammenda e non la perdita della gara.
D'altro canto, la società reclamante ha impiegato il calciatore in buona fede, dopo aver presentato la domanda di tesseramento, visto che è venuta a conoscenza dell'irregolarità del tesseramento dopo la disputa della gara in questione ed ha prontamente sanato tale irregolarità.
Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte di Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma del provvedimento reclamato,
commina
alla società reclamante l'ammenda di Euro 700,00, ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di giuoco e dispone addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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