C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 23/07/2020 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 8 marzo 2020 a carico di: NUCERA Pietro, all’epoca dei fatti Presidente della ASD TREZZANO FUTSAL, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, ed Art. 23 comma 1 del CGS con l’aggravante di cui all’Art. 14 comma 1 lettera L) del CGS, per aver pubblicato su Facebook frasi offensive e e gravemente lesive dell’onore, del prestigio e del decoro sia della società AMBROSIANA FIVE FST sia della FIGC divisione calcio 5. ASD TREZZANO FUTSAL, per violazione dell’art 6 comma 1 del vigente CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine al comportamento tenuto dal Presidente.

Deferimento del Procuratore Federale del 8 marzo 2020 a carico di:

NUCERA Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della ASD TREZZANO FUTSAL, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, ed Art. 23 comma 1 del CGS con l'aggravante di cui all'Art. 14 comma 1 lettera L) del CGS, per aver pubblicato su Facebook frasi offensive e e gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro sia della società AMBROSIANA FIVE FST sia della FIGC divisione calcio 5.

ASD TREZZANO FUTSAL, per violazione dell'art 6 comma 1 del vigente CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine al comportamento tenuto dal Presidente.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

preso atto che alla riunione del 16.07.2020, nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare comunicazione a mezzo posta elettronica;

rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

per NUCERA Pietro mesi due di inibizione

per la ASD TREZZANO FUTSAL € 800,00, di ammenda.

OSSERVA

dagli atti emerge chiaramente che il Presidente della ASD TREZZANO FUTSAL ha pubblicato su facebook un post contenente frasi offensive e gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro sia della società AMBROSIANA FIVE FST sia della FIGC Divisione calcio 5.

Risulta pertanto integrata da parte dei deferiti la violazione dell'art. 4, comma 1, ed Art. 23 comma 1 del CGS con l'aggravante di cui all'Art. 14 comma 1 lettera L) del CGS, nonchè dell'art 6 comma 1 del vigente CGS così come contestato dalla Procura nell'atto di deferimento.

Ne consegue che i deferiti meritano di essere condannati alle sanzioni determinate nei termini qui di seguito indicati.

PQM

Condanna

 NUCERA Pietro a mesi due di inibizione

ASD TREZZANO FUTSAL ad € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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