C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 10/09/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 giugno 2020 a carico di SOMMI Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della SS Mortara per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32 co. 2 ed in relazione all’art. 7 co. dello Statuto Federale ed agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF, avendo omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara; SIMINI Domenico, Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara; BIGLIERI Massimo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara; ROVIDA Maurizio Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara; FERRARI Fabio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara; VAILATI Cesare Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara; BOUAFFO Jack Dylan, calciatore, per aver giocato, in posizione irregolare, per la società SS Mortara ASD MORTARA CALCIO per violazione a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art 6 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti dei suddetti tesserati
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 giugno 2020 a carico di
SOMMI Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della SS Mortara per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32 co. 2 ed in relazione all’art. 7 co. dello Statuto Federale ed agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF, avendo omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara;
SIMINI Domenico, Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara;
BIGLIERI Massimo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara;
ROVIDA Maurizio Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara;
FERRARI Fabio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara;
VAILATI Cesare Dirigente Accompagnatore Ufficiale per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 co. 1 e 5 delle NOIF per aver svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale, nelle gare, in cui è stato utilizzato in posizione irregolare perché non tesserato il calciatore BOUAFFO Jack Dylan per la SS Mortara;
BOUAFFO Jack Dylan, calciatore, per aver giocato, in posizione irregolare, per la società SS Mortara
ASD MORTARA CALCIO per violazione a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art 6 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti dei suddetti tesserati
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti, sig. ROVIDA MAURIZIO, in proprio e giusta delega conferita dalla SS Mortara e dal Presidente, e FERRARI FABIO sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 3 settembre 2020, ed hanno concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell’Art.127 CG. Sanzione base:
ROVIDA MAURIZIO e FERRARI FABIO 30 giorni di inibizione
SOMMI MASSIMILIANO 3 mesi di inibizione
SS MORTARA euro 600 di ammenda oltre ad un punto di penalizzazione.
*** *** ***
Per quanto concerne la posizione degli altri deferiti, non comparsi all’udienza del 3 settembre 2020, il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni:
SIMINI DOMENICO e CESARE VAILATI due mesi di inibizione
BIGLIERI MASSIMO un mese di inibizione
BOUAFFO JACK DYLAN 3 giornate di squalifica
OSSERVA
Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 127 CGS, avanzata dai deferiti comparsi, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti
applica
a: ROVIDA MAURIZIO e FERRARI FABIO 20 giorni di inibizione, SOMMI MASSIMILIANO 2 mesi di inibizione, SS MORTARA euro 400 di ammenda e un punto di penalizzazione.
COMMINA
a SIMINI DOMENICO e CESARE VAILATI due mesi di inibizione
BIGLIERI MASSIMO un mese di inibizione
BOUAFFO JACK DYLAN 2 giornate di squalifica
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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