C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 08/10/2020 – Delibera – (Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segretario) DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 09.01.2020 a carico di GIUSEPPE NUCERA per violazione dell’art. 4 comma 1, in relazione all’articolo 14 comma 1 lettera j, in quanto ha fornito dichiarazioni non veritiere nell’ambito delle procedure previste per l’ammissione al campionato nazionale di serie D 2019 – 2020 F.C. PAVIA 1911 SSD a r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 1 CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

(Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segretario)

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 09.01.2020 a carico di

GIUSEPPE NUCERA per violazione dell'art. 4 comma 1, in relazione all'articolo 14 comma 1 lettera j, in quanto ha fornito dichiarazioni non veritiere nell'ambito delle procedure previste per l'ammissione al campionato nazionale di serie D 2019 – 2020

F.C. PAVIA 1911 SSD a r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS vigente (oggi trasfuso   nell'art. 6 comma 1 CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il Rappresentante della Procura, dopo ampia requisitoria, ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

GIUSEPPE NUCERA 12 mesi di inibizione;

F.C. PAVIA 1911 SSD a r.l. Euro 5.000,00 di ammenda.

I deferiti hanno chiesto di essere assolti per non aver commesso il fatto.

OSSERVA

Dagli atti e dai documenti risulta provato inequivocabilmente che la F.C. PAVIA 1911 SSD a r.l. ha rilasciato una dichiarazione non veritiera in merito alla agibilità del terreno di giuoco.

Tuttavia, non risulta pienamente provato l'elemento intenzionale della condotta, visto che, qualora avesse rilasciato una dichiarazione genuina, la società deferita sarebbe comunque stata inserita nella graduatoria dei ripescaggi per l'iscrizione al Campionato di Serie D società aventi diritto e che non è stata in ogni caso provata l'indisponibilità e/o la messa a disposizione del terreno di giuoco da parte della società stessa.

Il comportamento dei deferiti integra quindi la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS con applicazione delle sanzioni da graduarsi in relazione alla gravità del comportamento non intenzionale.

*******

Tanto premesso e ritenuto, condanna GIUSEPPE NUCERA a 2 mesi di inibizione e la società, F.C. PAVIA 1911 SSD a r.l., a Euro 750,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it