C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 06/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 15 novembre 2019 a carico di: DI BENEDETTO Mario, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società SS Ausonia 1931 per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391Adel 17 giugno 2019) in relazione agli articoli 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF “per aver consentito al Sig. Claudio Di Marco di svolgere l’attività di allenatore nel corso del mese di giugno 2019 in favore della società SS Ausonia 1931 pur essendo quest’ultimo tesserato per la società US Aldini SSD arl nella stagione sportiva 201812019”; BORSANI Giuseppe Massimiliano, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società US Aldini SSD arl dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391Adel 17 giugno 2019) in relazione agli articoli 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF “per aver autorizzato il Sig. Claudio Di Marco a svolgere I’attività di allenatore nel corso dei mese di giugno 2019 in favore della società SS Ausonia 1931 pur essendo quest’ultimo tesserato per la società US Aldini SSD arl nella stagione sportiva 2018/2019”; SSD Ausonia 1931, a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2, CGS in riferimento alle condotte di cui sopra. US Aldini SSD 1931 a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2, CGS in riferimento alle condotte di cui sopra
Deferimento del Procuratore Federale del 15 novembre 2019 a carico di:
DI BENEDETTO Mario, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società SS Ausonia 1931 per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391Adel 17 giugno 2019) in relazione agli articoli 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF “per aver consentito al Sig. Claudio Di Marco di svolgere l'attività di allenatore nel corso del mese di giugno 2019 in favore della società SS Ausonia 1931 pur essendo quest'ultimo tesserato per la società US Aldini SSD arl nella stagione sportiva 201812019”;
BORSANI Giuseppe Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società US Aldini SSD arl dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391Adel 17 giugno 2019) in relazione agli articoli 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF “per aver autorizzato il Sig. Claudio Di Marco a svolgere I'attività di allenatore nel corso dei mese di giugno 2019 in favore della società SS Ausonia 1931 pur essendo quest'ultimo tesserato per la società US Aldini SSD arl nella stagione sportiva 2018/2019”;
SSD Ausonia 1931, a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2, CGS in riferimento alle condotte di cui sopra.
US Aldini SSD 1931 a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2, CGS in riferimento alle condotte di cui sopra
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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, lette le memorie depositate, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contradditorio con i deferiti;
- preso atto che in occasione della riunione del 29 aprile 2021 il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti dichiaravano di voler definire la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 127 CGS con l'applicazione delle seguenti sanzioni:
per DI BENEDETTO Mario 20 giorni di inibizione, per BORSANI Giuseppe Massimiliano, 20 giorni di inibizione; per SSD Ausonia 1931 Euro 140,00 di ammenda e per US Aldini SSD 1931 Euro 140,00 di ammenda
OSSERVA
Dagli atti e dai documenti risulta applicabile il disposto di cui all'Art. 127 CGS ed in particolare risultano applicabili le sanzioni concordate, dai deferiti e dal rappresentante della Procura Federale, in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta norma.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, visto l'Art. 127 CGS
applica
a DI BENEDETTO Mario 20 giorni di inibizione, a BORSANI Giuseppe Massimiliano, 20 giorni di inibizione, alla società, SSD Ausonia 1931, Euro 140,00 di ammenda ed alla società, US Aldini SSD 1931, Euro 140,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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