C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 20/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 22 settembre 2020 a carico di: CAVALLI Andrea Ezio, Presidente della SSD Lomellina Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 31 comma 6 C.G.S e 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Diego Santoro, le somme accertate dal Collegio arbitrale della L.N.D. con decisione del 10.10.2019 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, avvenuta in data 31.10.2019; SSD LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Deferimento del Procuratore Federale del 22 settembre 2020 a carico di:

CAVALLI Andrea Ezio, Presidente della SSD Lomellina Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 31 comma 6 C.G.S e 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Diego Santoro, le somme accertate dal Collegio arbitrale della L.N.D. con decisione del 10.10.2019 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, avvenuta in data 31.10.2019;

SSD LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, lette le memorie depositate, sentito il rappresentante della Procura Federale;

- preso atto che in occasione della riunione del 13 maggio 2021 il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

a CAVALLI Andrea Ezio mesi 6 di inibizione;

alla società SSD LOMELLINA CALCIO un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra ed Euro 600,00 di ammenda.

OSSERVA

Dagli atti e dai documenti del presente giudizio risulta provato documentalmente che la SSD LOMELLINA CALCIO non ha ottemperato a quanto disposto dal Collegio arbitrale della L.N.D. con decisione del 10.10.2019  nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, avvenuta in data 31.10.2019, corrispondendo all'allenatore, Diego Santoro, le somme oggetto di accertamento da parte del collegio arbitrale stesso e ciò in violazione del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed agli artt. 31 comma 6 C.G.S e 94 ter comma 13 delle N.O.I.F.

Ne consegue pertanto l'applicazione delle sanzioni ivi previste dal CGS al suo presidente ed alla società deferita.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

CAVALLI Andrea Ezio a mesi 1 di inibizione;

la società SSD LOMELLINA CALCIO ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra ed Euro 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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