C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 20/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 21 dicembre 2020 a carico di: DE SARIO Giuseppe, non tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 in relazione agli artt. 22 comma 1 C.G.S. e 37 delle NOlF per non essersi presentato per due volte innanzi alla Procura Federale a rendere dichiarazioni sui fatti oggetto del procedimento e per aver svolto nella stagione sportiva 2020-2021 attività a favore della società ASD Vigor Milano in assenza di preventivo tesseramento; SALIVA Stefano, tesserato per la Società ASD Lombardina nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di dirigente-allenatore, responsabile del settore pre-agonistico, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 in relazione al C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, lettera o), per non aver accolto il tesseramento del giovane calciatore Carlo Ghezzi, di età inferiore a 12 anni, per la stagione sportiva 2020-2021, dopo 4 anni di militanza di quest’ultimo per la ASD Lombardina, effettuando una selezione non consentita dall’ordinamento federale; ESPOSITO Giovanni, tesserato per la società ASD Vigor Milano nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 37 delle NOlF per aver intralciato e cercato di fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell’ambito del presente procedimento assumendo comportamento irriguardoso nei confronti del Collaboratore della Procura Federale e impedendo al Sig. De Serio di comparire avanti al medesimo Organo, seppur regolarmente convocato e per aver consentito al Sig. De Serio di svolgere nella stagione sportiva 2020-2021 attività a favore della società ASD Vigor Milano in assenza di preventivo tesseramento; ASD VIGOR MILANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente Giovanni Esposito ed al Sig. Giuseppe De Sario.

Deferimento del Procuratore Federale del 21 dicembre 2020 a carico di:

DE SARIO Giuseppe, non tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 in relazione agli artt. 22 comma 1 C.G.S. e 37 delle NOlF per non essersi presentato per due volte innanzi alla Procura Federale a rendere dichiarazioni sui fatti oggetto del procedimento e per aver svolto nella stagione sportiva 2020-2021 attività a favore della società ASD Vigor Milano in assenza di preventivo tesseramento;

SALIVA Stefano, tesserato per la Società ASD Lombardina nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di dirigente-allenatore, responsabile del settore pre-agonistico, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 in relazione al C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, lettera o), per non aver accolto il tesseramento del giovane calciatore Carlo Ghezzi, di età inferiore a 12 anni, per la stagione sportiva 2020-2021, dopo 4 anni di militanza di quest'ultimo per la ASD Lombardina, effettuando una selezione non consentita dall'ordinamento federale;

ESPOSITO Giovanni, tesserato per la società ASD Vigor Milano nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 37 delle NOlF per aver intralciato e cercato di fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell'ambito del presente procedimento assumendo comportamento irriguardoso nei confronti del Collaboratore della Procura Federale e impedendo al Sig. De Serio di comparire avanti al medesimo Organo, seppur regolarmente convocato e per aver consentito al Sig. De Serio di svolgere nella stagione sportiva 2020-2021 attività a favore della società ASD Vigor Milano in assenza di preventivo tesseramento;

ASD VIGOR MILANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 1 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente Giovanni Esposito ed al Sig. Giuseppe De Sario.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti alla riunione del 13 maggio 2021;

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

a ESPOSITO Giovanni mesi 6 di inibizione;

a DE SARIO Giuseppe mesi 4 di inibizione da scontarsi nel caso in cui si iscriva alla FIGC;

a SALIVA Stefano mesi 4 di inibizione

alla società ASD VIGOR MILANO Euro 800,00 di ammenda.

OSSERVA

Dagli atti e dai documenti del presente giudizio risulta provata la violazione dell'Art. 4 comma 1 CGS da parte dei deferiti ESPOSITO Giovanni e DE SARIO Giuseppe i quali dovevano in ogni caso mettersi a completa disposizione dell'Ufficio Indagini della Procura Federale, al di là di ogni possibile incomprensione sorta nel colloquio telefonico.

Analogamente risulta provata la violazione dell'Art. 4 comma 1 in relazione al C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, lettera o) in quanto non ha in ogni caso fornito le dovute informazioni/giustificazioni al giovane calciatore Carlo Ghezzi, di età inferiore a 12 anni, circa la sua esclusione dal tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021, dopo 4 anni di militanza di quest'ultimo per la ASD Lombardina.

Ne consegue pertanto l'applicazione ai deferiti delle sanzioni ivi previste dal CGS.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

ESPOSITO Giovanni a mesi 1 di inibizione;

DE SARIO Giuseppe a mesi 1 di inibizione da scontarsi nel caso in cui si iscriva alla FIGC;

SALIVA Stefano a mesi 1 di inibizione

alla società ASD VIGOR MILANO Euro 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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