C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 31 marzo 2020 a carico di: U.S. GOVERNOLESE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Tomas Borova nell’interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale del 31 marzo 2020 a carico di:

U.S. GOVERNOLESE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Tomas Borova nell'interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

- preso atto che in occasione della riunione del 27 maggio 2021 il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di chiedeva di comminare alla società deferita US GOVERNOLESE Euro 500,00 di ammenda;

OSSERVA

Dagli atti risulta provato che il calciatore minore, Tomas Borova, quando non era ancora tesserato per la società US Governolese ha consegnato a quest'ultima una dichiarazione scritta nella quale il calciatore attestava, contrariamente al vero, di non essere stato tesserato per una Federazione estera.

A fronte di tale comportamento, la società deferita non può essere ritenuta responsabile in relazione a siffatta dichiarazione nemmeno per responsabilità oggettiva.

Infatti tale dichiarazione mendace del calciatore, Tomas Borova, è avvenuta in un momento antecedente al tesseramento del calciatore stesso con assoluta impossibilità da parte della società di poter effettuare qualsivoglia verifica sulla veridicità di quanto ivi affermato e/o contenuto.

Pertanto, la Società deferita in quel frangente non poteva far altro che prendere atto di quanto ivi contenuto, senza poter quindi assumersi alcuna responsabilità in merito.

Ne consegue che la US GOVERNOLESE deve essere mandata assolta per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Territoriale

ASSOLVE

la società US GOVERNOLESE e manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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