C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 11 febbraio 2021 a carico di: VILLELLA Roberto, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Quartosport, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 35 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver tesserato il Sig. Alfonso D’Accia in qualità di dirigente senza accertarsi della preventiva richiesta di sospensione di quest’ultimo dall’Albo del Settore Tecnico, per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 del 1 giugno 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della Pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver organizzato, anche con l’ausilio del Sig. Alfonso D’Accia, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, il torneo svoltosi in data 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport cui hanno partecipato numerose Società; SPREAFICO Roberto, Presidente e Legale Rappresentante della USD Brianza Olginatese, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FlGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi in data 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile; SIRONI Bruno, Presidente e Legale Rappresentante della GSD Concorezzese, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 dei 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U, n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida dei Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile; USD BRIANZA OLGINATESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Roberto Spreafico; GSD CONCOREZZESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Bruno Sironi;
Deferimento del Procuratore Federale del 11 febbraio 2021 a carico di:
VILLELLA Roberto, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Quartosport, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 35 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver tesserato il Sig. Alfonso D'Accia in qualità di dirigente senza accertarsi della preventiva richiesta di sospensione di quest'ultimo dall'Albo del Settore Tecnico, per violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 giugno 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della Pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver organizzato, anche con l'ausilio del Sig. Alfonso D'Accia, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, il torneo svoltosi in data 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport cui hanno partecipato numerose Società;
SPREAFICO Roberto, Presidente e Legale Rappresentante della USD Brianza Olginatese, per
rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FlGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi in data 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;
SIRONI Bruno, Presidente e Legale Rappresentante della GSD Concorezzese, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 dei 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U, n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida dei Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;
USD BRIANZA OLGINATESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Roberto Spreafico;
GSD CONCOREZZESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Bruno Sironi;
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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contradditorio con i deferiti, SPREAFICO Roberto, SIRONI Bruno, USD BRIANZA OLGINATESE e GSD CONCOREZZESE, assistiti e difesi dall'avv. Massimo Tebaldi;
- preso atto che in occasione della riunione del 10 giugno 2021 il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti, SPREAFICO Roberto, SIRONI Bruno, USD BRIANZA OLGINATESE e GSD CONCOREZZESE, dichiaravano di voler definire la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 127 CGS con l'applicazione delle seguenti sanzioni:
per SIRONI Bruno e SPREAFICO Roberto 20 giorni di inibizione; per le società, USD BRIANZA OLGINATESE e GSD CONCOREZZESE, Euro 65,00 di ammenda,
OSSERVA
Dagli atti e dai documenti risulta applicabile il disposto di cui all'Art. 127 CGS ed in particolare risultano applicabili le sanzioni concordate, dai deferiti e dal rappresentante della Procura Federale, in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta norma.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, visto l'Art. 127 CGS,
applica
a SIRONI Bruno 20 giorni di inibizione, a SPREAFICO Roberto 20 giorni di inibizione, alla società USD BRIANZA OLGINATESE Euro 65,00 di ammenda ed alla società GSD CONCOREZZESE Euro 65,00 di ammenda;
preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al sig. VILLELLA Roberto, oggi non comparso nonostante regolare convocazione, quattro mesi di inibizione;
osserva
Dagli atti e documenti del presente giudizio risulta provato il comportamento tenuto dal sig. Villella e contestato nell'atto di deferimento.
Si osserva inoltre che il sig. Alfonso D'Accia per i medesimi fatti è già stato condannato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale 325 Stagione Sportiva 2020/2021 FIGC Settore Tecnico, del 6 maggio 2021.
Ne consegue che il sig. Villella deve essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 35 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver tesserato il Sig. Alfonso D'Accia in qualità di dirigente senza accertarsi della preventiva richiesta di sospensione di quest'ultimo dall'Albo del Settore Tecnico, nonchè della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 giugno 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC in data 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo di cui al DPCM 17.05.2020, per aver organizzato, con l'ausilio del Sig. Alfonso D'Accia, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, il torneo svoltosi in data 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, con conseguente condanna nei termini di cui al dispositivo del presente provvedimento.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,
condanna
VILLELLA Roberto a mesi tre di inibizione e manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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