C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 24/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 14 maggio 2021 a carico di: DIOTTI Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante della AC Gussola 1998 ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 31, comma 6 del CGS e 94 TER comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato nel termine di 30 giorni dalla notifica al disposto del lodo adottato dal Collegio Arbitrale della LND n. 62/01 con il quale veniva disposto il pagamento di Euro 2.004,00 in favore dell’allenatore Davide Gaboardi; AC GUSSOLA 1998 ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente;

Deferimento del Procuratore Federale del 14 maggio 2021 a carico di:

DIOTTI Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante della AC Gussola 1998 ASD, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 31, comma 6 del CGS e 94 TER comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato nel termine di 30 giorni dalla notifica al disposto del lodo adottato dal Collegio Arbitrale della LND n. 62/01 con il quale veniva disposto il pagamento di Euro 2.004,00 in favore dell'allenatore Davide Gaboardi;

AC GUSSOLA 1998 ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente;

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a DIOTTI Eugenio 4 mesi di inibizione ed alla società AC GUSSOLA 1998 ASD Euro 600,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra;

osserva

Dagli atti e documenti del presente giudizio risulta provato il comportamento tenuto dal sig. Diotti e contestato nell'atto di deferimento.

Infatti, è stato accertato che il sig. Diotti non ha effettuato il pagamento all'allenatore Davide Gaboardi della somma di Euro 2.004,00 così come disposto dal lodo n. 62/01 reso dal Collegio Arbitrale della LND in data 10.12.2020 entro il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto di cui all'Art.  31, comma 6 del CGS ed all'Art. 94 TER comma 13 delle NOIF.

Ne consegue che il sig,. Diotti e la società AC GUSSOLA 1998 ASD devono essere ritenuti responsabili delle violazioni di cui in epigrafe e condannati alle sanzioni qui di seguito indicate.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

DIOTTI Eugenio ad un mese di inibizione e la società AC GUSSOLA 1998 ASD ad Euro 100,00 di ammenda e ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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