C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 24/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 13 maggio 2021 a carico di: BARBESTA Claudio, Presidente della GSD Misano, per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, in relazione all’art. 40, comma IV, delle NOIF, per avere consentito o comunque non impedito che venisse inoltrata una doppia richiesta di tesseramento, per due società diverse, per il calciatore Anas Hssassa; CAZZULANI Aurelio, Presidente dell’ASD Rivoltana, per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, in relazione all’art, 40, comma IV, delle NOIF, per avere consentito o comunque non impedito che venisse inoltrata una doppia richiesta di tesseramento, per due società diverse, per il calciatore, Anas Hssassa; ANAS HSSASSA, per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, in relazione all’art. 40, comma IV, delle NOIF, per avere sottoscritto due richieste di tesseramento per due società diverse; GSD MISANO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente; ASD RIVOLTANA, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente;

Deferimento del Procuratore Federale del 13 maggio 2021 a carico di:

BARBESTA Claudio, Presidente della GSD Misano, per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, in relazione all'art. 40, comma IV, delle NOIF, per avere consentito o comunque non impedito che venisse inoltrata una doppia richiesta di tesseramento, per due società diverse, per il calciatore Anas Hssassa;

CAZZULANI Aurelio, Presidente dell'ASD Rivoltana, per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, in relazione all'art, 40, comma IV, delle NOIF, per avere consentito o comunque non impedito che venisse inoltrata una doppia richiesta di tesseramento, per due società diverse, per il calciatore, Anas Hssassa;

ANAS HSSASSA, per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, in relazione all'art. 40, comma IV, delle NOIF, per avere sottoscritto due richieste di tesseramento per due società diverse;

GSD MISANO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente;

ASD RIVOLTANA, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente;

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contradditorio con i deferiti, BARBESTA Claudio e GSD MISANO;

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a BARBESTA Claudio ed a CAZZULANI Aurelio mesi quattro di inibizione, ad ANAS HSSASSA 4 giornate di squalifica ed alle società, GSD MISANO ed ASD RIVOLTANA, Euro 500,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti BARBESTA Claudio e GSD MISANO chiedevano di essere assolti;

osserva

Dagli atti e documenti del presente giudizio risulta provato che il calciatore, Anas Hssassa, ha firmato una pratica di tesseramento SGS, inviata in firma elettronica in data 2.10.2020, per la società, GSD Misano e che successivamente la stessa società ha depositato, sempre per lo stesso giocatore, una richiesta di passaggio dal SGS a dilettante riportante la data del 12.10.2020. Risulta altresì provato che in data 9.10.2020, la società, ASD Rivoltana, ha inviato una richiesta di tesseramento riguardante lo stesso calciatore Anas Hssassa.

Tale comportamento integra gli estremi della violazione del disposto di cui agli artt. 4 e 32 CGS, in relazione all'art. 40, comma IV delle NOIF.

Ne consegue che BARBESTA Claudio, CAZZULANI Aurelio ed ANAS HSSASSA devono essere ritenuti responsabili della violazione dell'art. 4 del CGS, nonchè dell'Art. 32 del CGS in relazione all'art. 40, comma IV delle NOIF e che le società GSD MISANO e ASD RIVOLTANA devono essere ritenute responsabili ex art. 6 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte ai propri rispettivi Presidenti, con conseguente condanna dei deferiti nei termini di cui al dispositivo del presente provvedimento.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,

 

condanna

- BARBESTA Claudio a mesi uno di inibizione;

- CAZZULANI Aurelio a mesi uno di inibizione;

- ANAS HSSASSA a 2 giornate di squalifica;

- GSD MISANO ad Euro 100,00 di ammenda;

- ASD RIVOLTANA ad Euro 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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