C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 15/09/2020 – Delibera – Gara del 13/ 9/2020 SORESINESE CALCIO A.S.D. – CASALPUSTERLENGO 1947
Gara del 13/ 9/2020 SORESINESE CALCIO A.S.D. - CASALPUSTERLENGO 1947
La società Soresinese ha inviato preannuncio di ricorso in data 14-9-2020 ore 09,53 e successivamente ha inviato motivi di ricorso in pari data ore 10,04.
Col ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Grossi Cristian nato il 12-1-1998, in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività (2^ Ammonizione nella gara Senna Gloria - Vighenzi calcio del 31-10-2019 come da CU del CRL nº 20 del 7-11-2019.
Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Casalpusterlengo ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 16 partecipando attivamente alla gara dal 40º del 2º tempo.
Pertanto il calciatore in questione non avendo scontato la squalifica non aveva titolo a partecipare alla gara.
La società Casalpusterlengo non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso come sopra proposto:
a) di comminare alla società Casalpusterlengo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Casalpusterlengo l'ammenda di Euro 150,00;
c) di squalificare il calciatore Grossi Cristian della società Casalpusterlengo per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 14/10/2020 il dirigente accompagnatore sig. Anelli Alessandro della società Casalpusterlengo;
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.