C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 15/09/2020 – Delibera – Gara del 12/ 9/2020 TREVIGLIESE A.S.D. – NEMBRESE CALCIO

Gara del 12/ 9/2020 TREVIGLIESE A.S.D. - NEMBRESE CALCIO

Coppa Lombardia Juniores 06 Gara: Trevigliese - Nembrese del 12-9-2020 Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021", come pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 12 del 10-9-2020 Punto 3.2.2. pag. 315 che riprende integralmente il CU Nº 90 del 4-9-2020 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 84/A del 4-9-2020 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

La società Nembrese ha inviato preannuncio di ricorso in data 13-9-2020 ore 11,07 " significando nel medesimo preavviso i motivi " errate sostituzioni" seguirà documentazione.

Si dà atto che alla data del 15-9-2020 ore 13,00 non sono pervenute le motivazioni preannunciate e non risultano inviate perciò alla controparte; pertanto il ricorso non è formalmente regolate.

Tuttavia dagli atti di gara si rileva che la società Trevigliese ha fruito durante la gara di nº sei sostituzioni invece delle cinque consentite come disposto dal regolamento della Coppa Lombardia di cui al punto 3.1.1. A/11, lett c) pag. 222 "sostituzione dei giocatori" del CU del CR Lombardia nº 9 del 20-8-2020.

Pertanto la gara in oggetto si è svolta irregolarmente La società Trevigliese non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.

DELIBERA

a) di comminare alla società Trevigliese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa, se non versata.

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