C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 24/09/2020 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 20/ 9/2020 CERIANO LAGHETTO – BOVISIO MASCIAGO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2020 CERIANO LAGHETTO - BOVISIO MASCIAGO

Dagli atti di gara si rileva che al 39º del 2º tempo, a seguito di guasto l'impianto d'illuminazione cessava di essere funzionante in modo definitivo.

Il direttore di gara sentito in proposito riferisce che 2 da una cabina dell'impianto esca del fumo e ad ogni tentativo di ridare corrente scattava il salvavita" pertanto il direttore di gara riteneva opportuno lasciare libere le squadre sospendendo definitivamente l'incontro.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C.

relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U.

nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Ceriano Laghetto rimane pertanto responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Ceriano Laghetto, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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