C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 24/09/2020 – Delibera – gara del 20/ 9/2020 VISCONTINI – TRIESTINA 1946
gara del 20/ 9/2020 VISCONTINI - TRIESTINA 1946
Dagli atti di gara risulta che al 19º del 1º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Giulini Marcello nato il 6/12/1988 della società Viscontini.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato attivamente alla gara col nº 6; tuttavia alla data della gara non risulta regolarmente tesserato per la società in questione.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visti gli articoli 4, 10, 65 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
di comminare alla Società Viscontini la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati.
di inibire per fino al 21-10-2020 il dirigente responsabile della società Viscontini Signor Quinteri Silvio.
si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.