C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 08/10/2020 – Delibera – gara del 1/10/2020 ROBUR MARMIROLO – POLISPORTIVA POZZOLENGO

gara del 1/10/2020 ROBUR MARMIROLO - POLISPORTIVA POZZOLENGO

Dagli atti di gara si rileva che al 33º del 2º tempo, a seguito di guasto l'impianto d'illuminazione cessava di essere funzionante in modo definitivo. Dopo attesa per l'eventuale ripristino veniva comunicato al direttore di gara la impossibilità a provvedere alla necessaria riparazione per tal motivo la gara veniva sospesa definitivamente.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C.

relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U.

nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Robur Marmirolo rimane pertanto responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Robur Marmirolo, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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