C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 08/10/2020 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/10/2020 CITTA DI BRUGHERIO – FR TEAM

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/10/2020 CITTA DI BRUGHERIO - FR TEAM

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021", come pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 12 del 10-9-2020 Punto 3.2.2. pag. 315 che riprende integralmente il CU Nº 90 del 4-9-2020 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 84/A del 4-9-2020 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

La società Città di Brugherio con mail certificata in data 2-10-2020 ore 18,37 ha inviato documento denominato "preannuncio di ricorso" e che con con mail certificata in data 3-10-2020 ore 19,44 ha inviato documento denominato Consegna preannuncio di ricorso significando che presentano ricorso tuttavia senza indicarne le motivazioni.

Si dà atto che il ricorso è improcedibile perché non è stato trasmesso e qui pervenuto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla "Abbreviazione dei termini" di cui ai su indicati Comunicati Ufficiali ed inoltre è privo delle necessarie motivazioni, allega copia della prova di invio di raccomandata alla società avversaria.

Visti gli articoli 139, 10, 49, 53 e 67 del CGS.

PQM

DELIBERA

a) di dichiarare improcedibile il ricorso ed omologare il risultato della gara come riportato sul campo: Città di Brugherio - ASD Team 1- 6.

b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.

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