C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 15/10/2020 – Delibera – gara del 3/10/2020 LEON SSD A R.L. – BRIANZA OLGINATESE
gara del 3/10/2020 LEON SSD A R.L. - BRIANZA OLGINATESE
Dato atto che la società Ac Leon con nota a mezzo pec in data 4-10-2020 ore 11,19 ha preannunciato ricorso; che con nota a mezzo pec in data 4-10-2020 ore 11,25 ha depositato il ricorso in ordine alla gara in oggetto.
Col ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché ha fatto partecipare il calciatore Cavalli Nicola nato il 6-1-2002, in posizione irregolare in quanto squalificato (recidivo in ammonizione, quinta ammonizione ricevuta nella gara Bresso calcio - Olginatese del 22-2-2020 come da CU del CRL nº37 del 27-2-2020.
Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società US Brianza Olginatese ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 7 partecipando attivamente alla gara.
Pertanto il calciatore in questione non avendo scontato la squalifica non aveva titolo a partecipare alla gara La società US Brianza Olginatese non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso come sopra proposto:
a) di comminare alla società US Brianza Olginatese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società US Brianza Olginatese l'ammenda di Euro 80,00;
c) di squalificare il calciatore Cavalli Nicola della società US Brianza Olginatese per, una gara ulteriore .
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 4/11/2020 il dirigente accompagnatore sig. Perri Salvatore della società US Brianza Olginatese della società US Brianza Olginatese ;
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.