C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 22/10/2020 – Delibera – gara del 7/10/2020 BERGAMO LONGUELO S.R.L. – ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD

gara del 7/10/2020 BERGAMO LONGUELO S.R.L. - ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 19 del 15.10.2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Bergamo Longuelo.

Dato atto che la società Bergamo Longuelo con nota a mezzo pec in data 8-10-2020 ore 15,37 ha preannunciato ricorso; che con nota a mezzo pec in data 9-10-2020 ha depositato il ricorso in ordine alla gara del campionato di Allieve u 17 del 7-10-20 tra: Bergamo Longuelo e Albosaggia.

Dato atto che con mail pec in data 16-10-2020 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Col ricorso, la società Bergamo Longuelo sostiene che a seguito della effettuazione di un tiro di rigore il direttore di gara "annullava la marcatura concedendo un calcio di punizione indiretto motivando in prima circostanza un fuorigioco" ed a fine gara che " era avvenuta una invasione in area da parte di un calcatore del Bergamo Longuelo prima del tiro".

Tuttavia dagli atti di gara e come da dichiarazione del direttore di gara inviata con supplemento di rapporto risulta che " al momento dell'esecuzione del tiro il calciatore incaricato commetteva una finta non regolamentare " per tale motivo decideva di " punire l'infrazione con un calcio di punizione indiretto".

Si rileva che la decisione di annullare una rete è insindacabile dal GS in quanto inappellabile ai sensi della regola 5 punto 2 del regolamento del giuoco del calcio che dispone:" Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate.", tale disposizione è peraltro ribadita dall'articolo 29 comma 3 del CGS che a sua volta dispone: " 3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

Inoltre ai sensi dell'articolo 35, comma 1.1. del CGS va ricordato che il referto arbitrale (e quindi le eventuali successive sue integrazioni) sono atti assistiti da presunzione di verità e costituiscono secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25);

La gara quindi ha avuto svolgimento regolare ed il ricorso pertanto non può essere accolto.

Viste le regole 5 e 14 del regolamento del giuoco del calcio e l'art 57 del CGS.

PQM

DELIBERA

Di non accogliere il ricorso.

Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo Bergamo Longuelo - Albosaggia Ponchiera 0-1.

Di addebitare la tassa ricorso, se non versata.

 

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