C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 22/10/2020 – Delibera – gara del 11/10/2020 REAL CALEPINA F.C. – CREMA 1908 S.S.D.AR.L.
gara del 11/10/2020 REAL CALEPINA F.C. - CREMA 1908 S.S.D.AR.L.
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 19 del 15.10.2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Crema.
Si dà atto che con nota a mezzo mail certificata in data 12-10-2020 ore 23,09 la società Crema ha pronunciato ricorso in ordine alla gara in oggetto.
Dato atto che con mail pec in data 16-10-2020 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Il ricorso, a norma dell'articolo 67 del Codice di giustizia Sportiva è improcedibile in quanto privo di preannuncio del ricorso.
Tuttavia dagli atti di gara e come da dichiarazione del direttore di gara risulta che il medesimo ha commesso un errore tecnico che ha influito sul risultato della gara in quanto (oltre ai recuperi) ha fatto disputare due tempi da 45 minuti anziché da 40 minuti come disposto dal CU nº 3 del SGS del 24-7-2020.
Visti gli artt.139 e 67 del CGS.
PQM
DELIBERA
di dichiarare improcedibile il ricorso,
di disporre la ripetizione della gara a cura del CRL.
Di addebitare la tassa reclamo se non versata.