F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 320/CSA pubblicata l’ 8 Giugno 2022 – G.S. Bagnolese A.S.D.
Decisione n. 320/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 319/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato- Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 319/CSA/2021-2022, proposto dalla società G.S. Bagnolese A.S.D., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 dell’11.05.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.5.2022, il dott. Antonino Tumbiolo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 18.5.2022, la società G.S. Bagnolese ha impugnato la decisione del giorno 11.5.2022 (Com. Uff. n. 40) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato al calciatore Tzvetkov Cristian Krassi la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara effettive, “per avere, in reazione, colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario”.
Episodio occorso al 5° degli 8 minuti di recupero concessi dall'arbitro nel 2° tempo regolamentare della gara Fanfulla – Bagnolese disputatasi il dì 8.05.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone R e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “Il calciatore Tzvetkov Cristian Krassi dopo aver subito un fallo commette una reazione nei confronti del calciatore avversario colpendolo con uno schiaffo sulla nuca.” La società reclamante fonda il suo reclamo sulla asserita erroneità della descrizione dell’episodio nel referto arbitrale e sulla correttezza del comportamento del calciatore che è uscito dal campo senza proteste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile, in quanto depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la Segreteria di questa Corte in data 18 maggio 2022 e, dunque, oltre il termine di cinque giorni dalla pubblicazione – avvenuta sul C.U. n. 40 dell’11 maggio 2022 - della decisione impugnata, previsto dall’art. 71 CGS, comma 3, C.G.S..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce