C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 18/11/2021 – Delibera – Reclamo A.C. CASALMAIOCCO – Camp. 2° Categoria Gir. U Gara del 10/10/2021 tra A.C. Casalmaiocco / A.S.D. Pantigliate Calcio 1977 C.U. n. 15 della Delegazione di Lodi datato 21.10.2021

Reclamo A.C. CASALMAIOCCO – Camp. 2° Categoria Gir. U

Gara del 10/10/2021 tra A.C. Casalmaiocco / A.S.D. Pantigliate Calcio 1977

C.U. n. 15 della Delegazione di Lodi datato 21.10.2021

La A.C. CASALMAIOCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che non ha convalidato il risultato della partita in questione comminando la sanzione della perdita della partita ad entrambe le squadre nonché richiedendo l'annullamento delle sanzioni inflitte ai giocatori Stefano Mezzapesa e Luca Mastronardo e la riduzione della sanzione inflitta all'allenatore Danilo Cavallazzi adducendo l'errore del Diretttore di gara nella valutazione degli eventi che lo hanno determinato alla interruzione della gara.

La Corte d'Appello Territoriale, verificata la regolarità del contradditorio, osserva quanto segue: dall'esame del referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, e dalle dichiarazioni del Direttore di gara avanti questa Corte d'Appello Territoriale in data odierna è risultato chiaro lo svolgimento dei fatti e cioè che l'interrruzione della partita non è dipesa né da ragioni di incolumità personale dello stesso né da mancanza del numero minimo di calciatori necessario per la prosecuzione della gara.

L'Arbitro per il resto ha confermato quanto contenuto nel suo rapporto di gara.

Per quanto sopra esposto la Corte d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo proposto limitatamente alla sola decisione del G.S. di non convalidare il risultato e di comminare la sanzione della perdita della gara ad entrambe le squadre e per l'effetto

DISPONE

la ripezione della gara demandando alla Segreteria della Delegazione interessata per gli incombenti di rito

CONFERMA

per il resto le decisioni del Giudice Sportivo e dispone l'accredito della relativa tassa.

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