C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 18/11/2021 – Delibera – Reclamo GSD VILLANOVA D’ARDENGHI – Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 24/10/2021 tra GSD Villanova d’Ardenghi / Giovanile Carbonara C.U. n. 16 della Delegazione di Pavia datato 28/10/2021

Reclamo GSD VILLANOVA D’ARDENGHI – Camp. 3° Categoria  Gir. A

Gara del 24/10/2021 tra GSD Villanova d'Ardenghi / Giovanile Carbonara

C.U. n. 16 della Delegazione di Pavia datato 28/10/2021

La GSD VILLANOVA D’ARDENGHI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica per otto gare del calciatore APICELLA MICHELE, richiedendo una riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, osserva.

Letti gli atti disponibili, analizzato il referto arbitrale – che si rammenta essere fonte di prova privilegiata – nonché letto il supplemento di rapporto, emerge in modo inequivocabile come il calciatore Apicella Michele, perfettamente individuato dal direttore di gara, abbia spinto quest’ultimo, facendolo indietreggiare di due/tre metri e, contestualmente, proferendo nei suoi confronti frase minacciosa.

Tenuto conto della gravità della condotta tenuto dal calciatore, la sanzione comminata dal GS merita di essere quindi confermata.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RESPINGE

il reclamo proposto e conferma la squalifica del giocatore APICELLA MICHELE, dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.

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